Sebbene oggi non si possa parlare di "potere di vita o di morte" in senso fisico, dobbiamo constatare che l'Amministrazione Finanziaria detiene un potere che molti definiscono "di vita o di morte economica" sui cittadini e sulle imprese.
Il confronto tra l'antico ius vitae ac necis e i poteri moderni del Fisco sono ben visibili e mi riferisco al
1. Potere Inquisitorio e dispositivo, su cui non serve fornire ulteriori parole
2. Il potere di riscossione paralizzante l'esistenza di un individuo attraverso, l'esecuzione forzata, pignoramenti di stipendi o conti correnti che possono privare il cittadino dei mezzi di sussistenza, o ancora mediante il blocco dell'auto o di altri beni strumentali, azioni tutte che possono impedire il lavoro e la mobilità, (una forma moderna di limitazione della libertà personale).
All'Università ci avevano detto che anche il contribuente ha i suoi diritti, ma non sembra che questo corrisponda a verità.
Ricordo infatti che contro il sovrano non c'era appello, oggi il cittadino invece potrebbe ricorrere alla Giustizia Tributaria che però ha un costo, genera incertezza e ci vuole tempo, elementi che vengono percepiti come una forma di pressione che talvolta costringe il contribuente ad arrendersi.
Insomma, se il pater familias disponeva del corpo, l'Agenzia delle Entrate dispone del patrimonio, che nella società moderna è il presupposto per l'esercizio di quasi tutti i diritti vitali.
Oggi l'Agenzia delle entrate di Rimini ne ha combinata una ancora più grossa, ha negato l'attribuzione del codice fiscale ad un Trust, nonostante tale potere non sia rinvenibile in alcuna disposizione normativa, ha cioè negato il diritto di esistenza, potere mai esercitato da alcun tiranno.
L’attribuzione del codice fiscale costituisce attività avente natura identificativa, anagrafica e ricognitiva, finalizzata a consentire l’individuazione del soggetto nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, con gli intermediari e con i terzi.
Lo stesso sistema tributario riconosce il trust distinguendo tra trust opachi e trasparenti disciplinandone il trattamento tributario.
Il provvedimento della Agenzia delle entrate di Rimini nega il diritto di venire ad esistere e viene motivato anticipando discutibili valutazioni tipiche della fase accertativa, trasformando cioè il procedimento di attribuzione del codice fiscale in un giudizio ex ante sulla opponibilità fiscale del trust.
Eppure è la stessa circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 che afferma espressamente che “il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale”, riconoscendo così che l’identificazione fiscale del trust costituisce presupposto fisiologico della sua operatività tributaria.
La successiva circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, non introduce alcuna causa ostativa all’attribuzione del codice fiscale, limitandosi ad individuare taluni indici sintomatici di possibili interposizioni soggettive rilevanti sul piano accertativo, questioni invece presunte dalla Agenzia delle entrate di Rimini con la richiesta di codice fiscale.
E' evidente che abbiamo studiato su libri diversi e che queste condotte potrebbero essere l'effetto delle università telematiche, ma anticipare un giudizio prima ancora della venuta ad esistenza, non era mai accaduto ad alcun tiranno, motivo per il quale, meditate gente, perchè mala tempora currunt sed peiora parantur..