CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IVA DETRAIBILE ANCHE CON DICHIARAZIONE OMESSA

14 GEN 2026
Con la sentenza N. 12769 depositata il 12 gennaio 2026 la Cassazione ha ribadito che la mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva non è sufficiente a escludere il diritto alla detrazione, ricordando che l'nico limite è costituito dall'onere del contribuente, di provare il rispetto dei requisiti sostanziali entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge
Il caso esaminato è rlativo all' omessa dichiarazione annuale Iva, omissione che aveva legittimato il fisco ad effettuare una ricostruzione induttiva del volume d’affari e dei redditi della società, successivamente estinta.
Secondo gli ermellini, l’eccedenza d’imposta deve essere riconosciuta anche se manca la dichiarazione annuale, purché risulti da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari; sia riportata entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo; siano rispettati i requisiti sostanziali della detrazione.
Il diritto alla detrazione Iva richiede il rispetto dei requisiti sostanziali quali: l’effettività dell’operazione, la qualità di soggetto passivo, l’inerenza all’attività imponibile. Il fatto costitutivo del rapporto tributario, dunque, è la reale e lecita operazione economica, mentre gli obblighi formali - registrazione, fatturazione, dichiarazione -hanno funzione solo strumentale ai controlli e non può di per sé precludere il diritto, se i requisiti sostanziali sono provati.
Il diritto alla detrazione, pertanto, non può essere negato nel giudizio contro la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato se è dimostrato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a Iva e destinati a operazioni imponibili. A tal fine il contribuente può esibire registri Iva, liquidazioni periodiche, fatture e ogni altra documentazione utile.
Tale diritto, in caso di omissione delle dichiarazioni periodiche o annuali, è ammesso, se esercitato entro il termine di decadenza previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

iva-detraibile-anche-se-il-contribuente-non-ha-presentato-la-dichiarazione-annuale.pdf
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