La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 17429/2016, ha stabilito che in assenza di ulteriori elementi atti a configurare un’attività autonomamente organizzata, le imprese familiari sono escluse da IRAP qualora l’unico collaboratore svolga mansioni di segreteria ovvero generiche o meramente esecutive.
La Suprema Corte, richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 9451/ 2016, ha affermato che, nel caso in cui ci si avvalga di un collaboratore familiare, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività da questi svolta e allorquando questi espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico”, l’impresa (di un agente rappresentante), non è soggetta IRAP, qualora difettano ulteriori indici di autonoma organizzazione.
La sentenza cassata è stata quindi rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché decida alla luce del citato assunto e cioè che la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare non sempre integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
In sostanza pare superatoquell'assunto secondo il quale l’imprenditore titolare di un’impresa familiare, deve ritenersi sempre soggetto all’imposta, mentre ne sono (sempre) esclusi i familiari collaboratori (per carenza del presupposto soggettivo).