INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA REDAZIONE DELLE SENTENZE: VIZI DI MOTIVAZIONE E VIOLAZ. DOVERI DEL MAGISTRATO
30 OTT 2025
Il divieto di ricorrere all'IA per l'esercizio delle funzioni giudiziali in senso stretto, oggi sancito dall'art. 15 della L. 132/2025, è stato anticipato dalla Cassazione nell'ambito di due decisioni basate sul contesto normativo anteriore all'entrata in vigore della legge citata (10.10.2025).
In particolare, con la sentenza n. 25455 del 10.7.2025, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'impugnata decisione della Corte d'appello torinese, in quanto sorretta da motivazione carente ed erronea per richiamo a precedenti giurisprudenziali inesistesti e falsamente imputati ai giudici di legittimità: verosimilmente, i vizi rilevati sono frutto di un'acritica operazione di copia-incolla dei risultati delle ricerche condotte attraverso il ricorso a sistemi di IA.
Ancora, nella sentenza n. 34481 del 22.10.2025, la Cassazione ha affermato che, sebbene l'uso dei sistemi informatici nella redazione dei provvedimenti giudiziali possa essere guardato con favore per le sue potenzialità indubbiamente facilitanti, occorre prestare estrema attenzione al rischio "(oggi esponenzialmente incrementato dall'irrompere sulla scena della intelligenza artificiale) che il giudice attinga aliunde gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale".