IMPRESA COSTRUTTRICE E TRASFERIMENTO DEL TITOLO EDILIZIO
29 SET 2025
Le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici dei fabbricati sono, in linea generale, soggette al regime di imponibilità IVA, se la cessione avviene "entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione" (art. 10 co. 1 nn. 8-bis) o 8-ter) del DPR 633/72).
Per "imprese costruttrici", devono intendersi quelle che realizzano l'immobile direttamente "con organizzazione e mezzi propri ovvero avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché le imprese che anche occasionalmente costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva rivendita" (circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2013, § 3.2).
In concreto, ai fini del regime IVA delle cessioni di fabbricati, è possibile identificare le "imprese costruttrici" con i "soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione" del fabbricato di riferimento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2013).
Nel caso di trasferimento del titolo edilizio per la realizzazione dei lavori, non dovrebbe venire meno il regime di imponibilità IVA: a tal fine rileva chi "ha ultimato la costruzione" mentre è ininfluente la quota parte di lavori eseguita, "anche in rapporto ad altra impresa di costruzione che sia intervenuta nel cantiere prima di lei" (cfr. CGT I Reggio Emilia n. 252/1/23 e CGT I Reggio Emilia n. 177/1/24).