IMPOSTA DI REGISTRO FISSA SE LA SENTENZA DICHIARA L'INESISTENZA O L'INEFFICIACIA DI UN ATTO
3 DIC 2025
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30706 del 2025 riconosce l'applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle sentenze che dichiarano l’inesistenza o l’inefficacia di un atto e non soltanto a quelle che ne pronunciano la nullità, l’annullamento o la risoluzione. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione pretendendo l’imposta proporzionale con l’aliquota del 3 per cento per la registrazione di una sentenza della corte d’appello di Milano la quale aveva ritenuto inesistente un patto di opzione tra due società, condannando una parte alla restituzione di somme indebitamente ricevute dalla controparte. Secondo l'Ufficio trovava applicazione l’articolo 8, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte I, allegata al dpr 131/1986, relativo ai provvedimenti giudiziali recanti condanna al pagamento di somme. I giudici di legittimità accoglievano le doglianze della contribuente la quale riteneva applicabile l'imposta fissa di cui alla lettera e) dell'art. 8 in quanto la sentenza non aveva prodotto alcun effetto patrimoniale, ma si era limitata a ripristinare la situazione precedente. In sostanza la Suprema Corte conferma che l’imposta proporzionale deve trovare applicazione se sussiste un trasferimento di ricchezza mentre, nel caso in cui la pronuncia giudiziale riconosce che un atto è privo di effetti negoziali, non si verifica alcuna nuova manifestazione di capacità contributiva e si applica l'imposta in misura fissa.