La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2816 del 2026, si è pronunciata in tema di
imposta di registro afferente una sentenza che accertava
il recesso del promissario acquirente ex art. 1385 comma 2 c.c. da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore e, per l’effetto, condannava quest’ultimo
alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione. La Cgt della Campania aveva reputato corretti i criteri adottati dall'amministrazione finanziaria per la determinazione dell'imposta di registro, secondo cui il versamento del doppio della caparra confirmatoria rappresentava
una statuizione di condanna avente natura risarcitoria per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali e doveva, consequenzialmente, essere tassata con applicazione
dell'aliquota del 3%. I giudici di legittimità hanno riformato la decisione di secondo grado affermando che l
a sentenza doveva scontare l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. e) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, trattandosi di una pronuncia diretta
al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso)
del contratto preliminare.
cassaz.2816.2026imposta.di.registro.sentenza.caparra.confirmatoria.pdf