La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 1045/26/2026 (Pres. Lupi A. e relatore Carra A.), ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha da tempo stabilito che l’atto istitutivo del trust e gli atti di dotazione patrimoniale, sono fiscalmente neutrali e soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche se la dotazione abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Secondo tale orientamento, anche le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione nella misura fissa, essendo la tassazione proporzionale differita al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari. Il Trust è un istituto di origine anglosassone introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione non disciplina il trust sotto il profilo sostanziale, ma impone agli Stati aderenti di riconoscere gli effetti dei trust validamente istituiti secondo la legge regolatrice prescelta dal disponente. Ne deriva che, pur in assenza di una disciplina codicistica organica, il trust è un istituto pienamente riconosciuto dall’ordinamento italiano ed è ampiamente utilizzato quale strumento di protezione patrimoniale, pianificazione successoria, gestione di patrimoni familiari e realizzazione di specifiche finalità meritevoli di tutela. La disciplina tributaria del trust è stata, in passato, caratterizzata da un significativo contrasto interpretativo, dovuto principalmente all'assenza di una disciplina legislativa organica in materia di imposizione indiretta. Il legislatore, ne ha infatti riconosciuto la rilevanza fiscale ai fini dell’imposizione diretta, ma non ha mai disciplinato espressamente il trattamento tributario dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione patrimoniale ai fini dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il problema è sempre stato quello di comprendere se il trasferimento dei beni dal disponente al trustee fosse idoneo a determinare un’effettiva manifestazione di capacità contributiva, ovvero se dovesse essere considerato un trasferimento meramente strumentale, destinato a produrre effetti esclusivamente organizzativi e non traslativi. La Suprema Corte ha progressivamente valorizzato la natura del trust quale patrimonio segregato e la funzione meramente strumentale svolta dal trustee. Secondo tale impostazione, il trustee non riceve i beni per acquisirli definitivamente al proprio patrimonio, ma esclusivamente per amministrarli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo individuato dal disponente. Ne consegue che il trasferimento iniziale dei beni non realizza un’attribuzione definitiva della ricchezza, ma costituisce soltanto il presupposto organizzativo necessario per l’attuazione del programma negoziale proprio del trust. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8082 del 23 aprile 2020) ha così sostituito il criterio del trasferimento formale con quello dell’effettivo arricchimento patrimoniale, ritenendo che soltanto quest’ultimo possa integrare il presupposto dell’imposizione proporzionale.