IL SOCIO DI SRL A RISTRETTA BASE PUO' CONTESTARE IL REDDITO SOCIETARIO ANCHE SE L'ACCERTAM E' DIVENUTO DEFINITIVO PER RAGIONI DI RITO
22 MAG 2026
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12611 del 2026 ha avuto occasione di chiarire che, qualora l'accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito, ciò non esclude la possibilità per il socio di far valere le proprie ragioni nel giudizio relativo al reddito di partecipazione che gli sia stato attribuito. La decisione si allinea a principio di diritto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l'accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l'accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo - come nel caso in esame - o di vizi procedurali dell'impugnativa proposta dalla società (ad esempio, l'impugnazione tardiva che dia luogo ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso della società); in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società".