CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL RINUNICIANTE ALL'EREDITA' NON RISPONDE DEI DEBITI TRIBUTARI SOLO PERCHE' PUO' REVOCARE LA RINUNCIA

2 OTT 2026
Con l'ordinanza n. 24615 del 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui: "Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti". Nel caso di specie, il contribuente aveva ricevuto un preavviso di iscrizione ipotecaria per debiti tributari della madre nonstante egli avesse rinunciato formalmente all’eredità anni prima. A parere dell'Amministrazione, infatti, quella rinuncia non avrebbe escluso la sua responsabilità, in quanto l’art. 525 c.c. consente al rinunciante di revocare la propria decisione fino a quando non sia prescritto il diritto di accettare l’eredità. Come evidenziato, i giudici di legittimità rispingono la tesi erariale sostenendo che la definitività dell’accertamento non basta a rendere responsabile il rinunciante in quanto ciò che rileva è che abbia effettivamente acquistato la qualità di erede.


cassaz.2026.responsab.rinunciante.alleredita.debiti.fiscali.pdf
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