IL RAPPRESENTANTE DOGANALE INDIRETTO NON E' RESP IN SOLIDO CON L'IMPORTATORE PER L'IVA ALL'IMPORTAZIONE
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IL RAPPRESENTANTE DOGANALE INDIRETTO NON E' RESP IN SOLIDO CON L'IMPORTATORE PER L'IVA ALL'IMPORTAZIONE

IL RAPPRESENTANTE DOGANALE INDIRETTO NON E' RESP IN SOLIDO CON L'IMPORTATORE PER L'IVA ALL'IMPORTAZIONE

17 MAG 22
La Corte di Giustizia Ue con la sentenza relativa alla causa C-714/20, ha chiarito che per quanto riguarda il pagamento dell'IVA all'importazione, non può affermarsi la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto con l'importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, sulla sola base dell’articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale. Tale norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'IVA all'importazione per le stesse merci.
La causa in esame traeva origine da due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Dogane italiana non soltanto agli importatori, ma anche allo spedizioniere che aveva operato in veste di rappresentante indiretto. L'Agenzia delle dogane aveva, infatti, ritenuto che le dichiarazioni di intento allegate a tali dichiarazioni di importazione non fossero attendibili, in quanto fondate sull'erronea affermazione secondo cui dette società importatrici erano esportatori abituali. In sostanza queste ultime non avevano effettuato operazioni utili alla costituzione del plafond IVA e, dunque, le operazioni di importazione verificate non erano esenti da IVA.
I giudici unionali inoltre, decidendo sulla seconda questione pregiudiziale sottoposta dalla Ctp di Venezia, affermano che l'articolo 201 della direttiva IVA il quale prevede che “all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione” deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'IVA all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.


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