CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL MANUALE DI FRASCATI NON E' RETROATTIVO E NON OCCORREVA UNA INNOVAZIONE RADICALE, IN CASO DI PRODUZIONE DELLA PERIZIA L'ONERE PROBATORIO GRAVA SULL'UFFICIO

18 LUG 2026
La CGT di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 500/2026,  depositata il 08/07/2026, (Presid. Pulcinelli Alberto e Relatore Paladino Davide) ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'orientamento di merito ormai consolidato sul credito d'imposta da Ricerca e Sviluppo, ammettendo espressamente all'agevolazione anche lo sviluppo sperimentale.
Il verdetto stabilisce un perimetro chiaro sull'applicazione retroattiva dei rigidi parametri del manuale di Frascati e sulla distribuzione dell'onere probatorio nei contenziosi sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013), sancendo questi principi:
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ No alla retroattività automatica dei "Five Criteria"   │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rileva lo stato dell'arte al momento dell'investimento │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ammissibile il miglioramento incrementale di prodotti  │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
Il caso e il progetto "ePlus"
La controversia nasceva dall'impugnazione di un atto di recupero (emesso nel 2021) relativo a un credito R&D per l’anno d'imposta 2016, del valore di circa 42mila euro. La società contribuente, una Srl attiva nel settore tecnologico, aveva sviluppato una centralina elettronica con interfaccia Bluetooth per eBike, superando specifici limitatori tecnici di velocità e arrivando a commercializzare il prodotto.
L'Ufficio aveva disconosciuto il bonus, contestando l'assenza dei requisiti di "novità, creatività e incertezza" e riducendo l'attività a una mera combinazione di tecnologie già diffuse sul mercato.
I "Five Criteria" non sono retroattivi
Il punto nodale della decisione della terza sezione risiede nell'efficacia temporale delle prassi interpretative. L'Agenzia fondava il gravame sulla mancata soddisfazione dei cosiddetti "five criteria" declinati dal Manuale di Frascati. I giudici tributari piemontesi hanno chiarito che tali parametri tecnici non erano normativamente vincolanti per l'annualità 2016, essendo stati recepiti in modo espresso dal legislatore italiano solo per i periodi d'imposta successivi (a decorrere dal 2020). Di conseguenza, l'assenza di tali stringenti requisiti non può tradursi in un'esclusione automatica del beneficio per il passato.
Il valore dell'innovazione incrementale
La pronuncia si sofferma sulla natura dello "sviluppo sperimentale". La normativa vigente ratione temporis:
  • Non esigeva un'innovazione radicale o assoluta a livello globale.
  • Includeva le attività finalizzate al miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
  • Escludeva solo le modifiche di routine o i miglioramenti meramente ripetitivi.
La centralina sviluppata presentava un "apprezzabile elemento di novità" rispetto allo stato dell'arte dell'epoca, idoneo a giustificare l'accesso al bonus fiscale.
L'onere della prova e il "senno del poi"
La CGT Piemonte censura poi l'operato dell'Ufficio sotto il profilo probatorio. A fronte di una perizia tecnica e di una documentazione analitica prodotte dalla contribuente, l'Amministrazione si è limitata a formulare contestazioni generiche e astratte. I giudici evidenziano un vizio metodologico frequente negli accertamenti R&D: la tendenza a valutare la storicità degli investimenti con il "senno del poi", facendosi influenzare dall'evoluzione tecnologica successiva anziché calarsi rigorosamente nel contesto tecnico esistente al momento in cui l'intervento fu realizzato. In assenza di una prova tecnica contraria e specifica da parte del Fisco, la relazione del contribuente mantiene pieno valore indiziario e decide la controversia.
Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, si è pronunciato sulla applicabilità del Manuale di Frascati ai crediti d’imposta R&S 2015-2019, giungendo alle medesime conclusioni della sentenza n. 15039/2025 del Tar del Lazio.
A mio modesto parere quest'ultima sentenza recepisce l'orientamento di merito che non potrà di certo essere smentito dalla Cassazione che lo ricordiamo non si è ancora pronunciata sulla pruriginosa vicenda.
 
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