I BENI GRAVATI DA VINCOLO DI DESTINAZIONE NON POSSONO ESSERE LIQUIDATI NELLA PROCEDEURA DI CONCORSUALE
6 OTT 2025
Una recente decisione del Tribunale di Piacenza ha chiarito un punto molto importante per chi affronta una procedura di liquidazione controllata, ossia quella procedura che consente al debitore sovraindebitato di liquidare il proprio patrimonio per ottenere, al termine, la liberazione dai debiti residui.
La questione riguarda i beni immobili gravati da un vincolo di destinazione trascritto ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. Si tratta di quei beni che il proprietario ha vincolato formalmente al perseguimento di un determinato scopo meritevole di tutela (ad esempio, il mantenimento di persone fragili, l’assistenza di un familiare disabile o altri interessi protetti), mediante atto pubblico trascritto nei registri immobiliari.
Il Tribunale ha affermato che un immobile gravato da vincolo di destinazione non può essere liquidato nell’ambito della procedura concorsuale, perché è giuridicamente impignorabile.
In particolare, l’art. 146, lett. d), del Codice della Crisi (CCII) esclude dalla massa liquidabile “i beni e i crediti impignorabili per legge”.
Secondo i giudici, questa norma vale non solo per i beni “assolutamente” impignorabili (come certe prestazioni assistenziali), ma anche per quelli “relativamente” impignorabili, come appunto i beni vincolati ex art. 2645-ter c.c. In altre parole, il bene è destinato a soddisfare finalità specifiche e meritevoli: consentire ai creditori di venderlo in sede concorsuale significherebbe vanificare proprio lo scopo per cui è stato vincolato.
Questa interpretazione è molto rilevante, perché chiarisce che il vincolo di destinazione produce effetti anche in sede concorsuale, e non solo nei rapporti esecutivi individuali.
Il Tribunale ha anche spiegato che, se il vincolo è stato trascritto da tempo ed è effettivamente finalizzato a uno scopo meritevole, non può essere considerato un atto in frode ai creditori.
Ciò significa che la domanda di liquidazione non può essere dichiarata inammissibile per abuso del diritto solo perché nel patrimonio esistono beni vincolati: la segregazione patrimoniale è riconosciuta e rispettata anche nella procedura.