CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

FONDO PATRIMONIALE SALVO SE CORRETTAMENTE ISTITUITO E SE IL CREDITORE SAPEVA

08 MAG 2026
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8394 del 03.04.2026 ha ribadito che spetta ala contribuente l'onere probatorio relativo alla illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
L'iscrizione di ipoteca può essere infatti iscritta anche sui beni compresi in un fondo patrimoniale, ma nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 170 c.c.
Qualora il credito tributario derivi da un debito di una società di persone sorto nello svolgimento dell’attività imprenditoriale e imputato al contribuente in qualità di socio illimitatamente responsabile e coobbligato solidale ai sensi dell’art. 2291 c.c., incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare non soltanto la valida costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche, eventualmente mediante presunzioni semplici, la dimostrazione:
- che l’obbligazione sia stata assunta per finalità estranee ai bisogni della famiglia, verificando in concreto il fatto generatore del debito, indipendentemente dalla sua natura, nonché il nesso tra tale fatto e le esigenze familiari, provando che il maggiore reddito societario derivante dall’evasione sia stato destinato a finalità voluttuarie non riconducibili ai bisogni familiari;
- che il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità.
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