CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

FINANANZA ESTERNA NEL CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO

03 OTT 2025
L'art. 74 co. 2 ultima parte del DLgs. 14/2019 prevede la necessità, nell'ambito della procedura concordataria minore di stampo liquidatorio, che sia previsto l'apporto di finanza esterna in una misura tale da incrementare l'attivo esistente alla domanda.
Il Trib. Torino 10.9.2025 n. 333 ha chiarito che, nella valutazione di tale apporto, da un lato, non può tenersi conto dell'attivo prospetticamente ricavabile dall'alternativo scenario liquidatorio, precisando la norma come il parametro di riferimento sia caratterizzato dal solo momento della "presentazione della domanda"; dall'altro, non può operarsi una quantificazione predeterminata, come nel (solo) caso del concordato preventivo, in cui è prevista una misura minima pari al 10% dell'attivo disponibile alla presentazione della domanda.
Il Tribunale si sofferma sul cram down erariale e previdenziale, di cui all'art. 80 co. 3 del DLgs. 14/2019, per la valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria: tale convenienza deve essere rapportata all'alternativa procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 non soltanto per il quantum, ma anche per la tempistica di soddisfazione del ceto creditorio.
Con un periodo di realizzo di 36 mesi nel contesto liquidatorio, una proposta che prevede il pagamento di una somma superiore, in un minor tempo, resta (più) conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
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