L’onere della prova, relativo alle contestazioni per fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti incombe sull’Amministrazione finanziaria.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23065 dell’11 novembre 2015 ha infatti ricordato che spetta all’amministrazione finanziaria provare l’inesistenza delle operazioni contestate, prova che può essere assunta anche mediante l’utilizzo delle presunzioni previste dall’ordinamento, escludendo però che il semplice sospetto, in ordine all’inesistenza di un’operazione economica possa sostenere la pretesa dell’Ufficio.
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione richiamando i suoi precedenti espressi nelle sentenze del 5 dicembre 2014, n. 25775 e del 24 luglio 2013, n. 17977, ha stabilito che sul piano probatorio, qualora l’amministrazione contesti l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa amministrazione provare che l’operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi che possono e devono essere valutati dal giudice adito sia singolarmente che nel loro complesso.
Solo quando il Giudice ritenga gli elementi posti a fondamento della pretesa gravi, precisi e concordanti, si assisterà al ribaltamento dell’onere della prova e cioè sarà onere del contribuente, di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.