La Cassazione con la sentenza n. 23150 del 2022, si è pronunciata in tema di esterovestizione e, in particolare, sul suo rapporto con la disciplina dell’abuso del diritto. Come già in precedenza affermato, la Corte ricorda che la verifica della residenza in Italia di una società, ai sensi dell’art. 73 comma 3, DPR. n. 917/86, non richiede necessariamente l'imputazione alla contribuente, e l'accertamento, di una finalità elusiva volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe. Pertanto, i criteri di collegamento di cui all’art. 73 del TUIR che hanno la natura di norme sostanziali, si applicano indipendentemente dalla sussistenza di qualsivoglia forma di abuso del diritto.
Con riferimento invece all’individuazione della residenza la Corte, nel caso di specie, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla contestazione di esterovestizione da parte dell’Agenzia delle Entrate a una società formalmente costituita nella Repubblica Popolare Cinese che svolgeva in loco attività industriale di fabbricazione di resistenze, condensatori e acceleratori. La contestazione muoveva dal fatto che alcuni amministratori di tale società erano anche amministratori della controllante italiana e le decisioni inerenti all’attività di impresa venivano prese presso la sede di quest’ultima. Con riguardo alla corretta interpretazione del concetto di “sede dell’amministrazione” la Corte, richiamando le osservazioni dell’Italia al Commentario OCSE e i documenti di prassi, ha affermato che essa coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente .
I giudici di legittimità riconoscono che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché finalizzata all'accertamento di un dato "effettivo", non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali ( tra i quali in ipotesi lo svolgimento dell'attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l'attività amministrativa e di direzione, depongano invece per I' effettiva riconduzione di quest'ultima ad un diverso contesto territoriale. Ciò significa che nell’identificare il place of effective management ai fini convenzionali, deve essere dato rilievo anche al luogo in cui è svolta l’attività principale della società (oltre che al luogo in cui vengono prese le decisioni apicali per la gestione della stessa). In tale prospettiva, quindi, il luogo di svolgimento dell'oggetto principale della società non integra tanto un criterio a sé stante e contrapposto a quello del place of effettive management, ma contribuisce ad identificare quest'ultimo, come sede di direzione effettiva.
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