DONAZIONE: SENZA DIRITTO IL LEGITTIMARIO SUI TERZI PER LA RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI
07 GEN 2026
L'art. 44 della L. 182/2025, tra le altre modifiche, ha fatto venire meno il diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.
La nuova disciplina opera per le successioni aperte dopo il 18.12.2025, mentre per quelle anteriori si applica un regime transitorio.
In particolare, in questo caso la disciplina anteriore alle modifiche (che consente al legittimario di chiedere al terzo acquirente l'immobile che ha acquistato dal donatario), opera solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
- la domanda di riduzione della donazione è già stata notificata e trascritta (oppure notifica e trascrizione avvengono entro il 18.6.2026); - oppure, sempre entro il 18.6.2026, i legittimari notificano e trascrivono un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.
Per le successioni apertesi prima del 18.12.2025 e rispetto alle quali non sia posto in essere nessuno di questi atti, invece, decorsi sei mesi dell'entrata in vigore della legge troveranno applicazione le nuove disposizioni.