DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE SOLO CON RISPETTO DELLE FORMALITA' ED ADEGUATEZZA DEL PROVVEDIMENTO
09 MAG 2026
La Corte di Cassazione con la sentenza 9241 depositata il 13 aprile 2026 ha stabilito che il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto impositivo fondato su documentazione acquisita mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore, ha il potere-dovere di verificare sia la presenza formale del provvedimento autorizzatorio, sia l’adeguatezza della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie.
L’eventuale illegittimità del provvedimento determina l’inutilizzabilità della documentazione acquisita e, quindi, l’illegittimità dell’atto su di essa fondato.