CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CONTRADDITTORIO RAFFORZATO SIA IN CASO DI ACCESSO PRESSO I LOCALI COMMERCIALI CHE NELL'ABITAZIONE

10 GIU 2026

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17204/2026 ha ribadito il principio ormai consolidato secondo cui, in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 contiene una valutazione "ex ante" circa la necessità di garantire il contraddittorio endoprocedimentale nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica eseguite presso i locali destinati all'esercizio dell'attività economica del contribuente. In tali casi, l'eventuale emissione dell'atto impositivo prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla norma comporta la nullità dell'atto stesso, senza che sia necessario accertare in concreto se il contribuente avrebbe potuto formulare osservazioni idonee a incidere sul contenuto dell'accertamento.
I giudici evidenziano come tale disciplina trovi applicazione anche con riferimento ai tributi armonizzati, con la conseguenza che non è richiesta la cosiddetta "prova di resistenza". Quest'ultima resta invece necessaria esclusivamente nelle ipotesi in cui l'ordinamento interno non preveda uno specifico obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa, come avviene negli accertamenti "a tavolino". 
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che la garanzia prevista dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente assume carattere generale e anticipatorio, operando per qualsiasi tipologia di tributo, sia armonizzato sia non armonizzato, nonché per ogni forma di accesso, ispezione o verifica fiscale. Conseguentemente, una volta decorso quel termine dalla data di consegna al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, non si rende necessario l'espletamento da parte dell'amministrazione finanziaria di ulteriori diverse forme di contraddittorio. Particolarmente significativo è l'ampliamento dell'ambito applicativo del principio operato dalla Corte con sentenza in commento in quanto si afferma che non riguarda soltanto gli accessi effettuati presso i locali destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, da intendersi in senso ampio e comprensivi anche delle eventuali sedi secondarie o succursali, ma la medesima tutela trova applicazione anche nel caso di accessi eseguiti presso l'abitazione privata del contribuente. L'orientamento della Cassazione conferma dunque una lettura estensiva delle garanzie partecipative riconosciute al contribuente nella fase istruttoria dell'accertamento, valorizzando il contraddittorio quale presidio essenziale del diritto di difesa e della legittimità dell'azione amministrativa.

cassaz.-17204.26-contraddittorio-rafforzato-accesso-nei-locali-e-abitazione.pdf

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