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DEVE ESSERE RICONOSCIUTO IL CREDITO DI IMPOSTA IN CASO DI REDDITI OMESSI GIA' TASSATI IN ROMANIA

11 FEB 2026
La Cgt di Teramo con la sentenza n. 361/2025 richiamando i principi espressi dalla Corte di cassazione, afferma che "in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all'estero, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta".
Il caso riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'agenzia delle entrate contestava ad un cittadino rumeno l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016 in relazione al reddito percepito quale lavoratore dipendete di una società rumena, con sede in Romania. L’ufficio aveva sostenuto che il contribuente fosse fiscalmente residente nel territorio italiano e aveva negato il riconoscimento del credito d’imposta estero sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Secondo la Cgt, "l'Agenzia delle Entrate non può opporre l'inadempimento degli oneri formali di cui all'art. 165, comma 8, TUIR, perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio...". D'altronde l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte ormai da tempo è conforme nell'affermare -con riferimento alle Convenzioni bilaterali stipulate su modello OCSE, fra le quali quella con la Romania, che la nozione di "persona fisica residente in uno Stato contraente", che le fonti pattizie utilizzano ai fini dell' applicazione della diversa imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito; lo scopo delle convenzioni bilaterali è, infatti, quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale.


cgt-teramo361.2025.credito.di.imposta.omessa.dichiaraz.redditi.esteri.pdf
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