CREDITO D'IMPOSTA COMPENSABILE SOLO CON IMPOSTE DOVUTE
01 OTT 2025
Secondo la Cass. 27.9.2025 n. 26273, il credito di imposta per aree svantaggiate può essere utilizzato in compensazione solo ai fini del pagamento di imposte effettivamente dovute e non ai fini del pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti ad effettivi debiti fiscali.
Laddove venga utilizzato per pagare acconti, nella specie, IVA, "non dovuti" la compensazione è illegittima ma rientra nel genus delle compensazioni non spettanti, non nelle compensazioni di crediti inesistenti.
Pertanto, l'avviso di recupero non può essere notificato nel maggior termine degli otto anni dall'avvenuta compensazione.