La Corte di Cassazione con la sentenza n 18147 depositata il 05.06.2026 è tornata ad occuparsi della corretta imputazione temporale dei ricavi in contenzioso.
La vicenda nasce dalla impugnazione di tre avvisi di accertamento nei confronti di una società che erogava prestazioni sanitarie in regime di convenzione con una Asl, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, sostenendo che gli stessi, andassero dichiarati nel periodo d’imposta di erogazione delle prestazioni;
La ricorrente invece non aveva assoggettato a tasazione detti ricavi in quanto non ritenuti certi e determinabili, (non essendo state le prestazioni validate dall’Asl nei confronti della quale era stato intrapreso un procedimento arbitrale.
I Giudici, dopo aver richiamato l’articolo 109 del Tuir, che impone di imputare i ricavi nell’esercizio di loro competenza, purché siano certi nell’esistenza e determinabili nell’ammontare, hanno escluso l’imponibilità dei ricavi per carenza dei suddetti requisiti, perchè il credito pari al corrispettivo non pagato era stato oggetto di un giudizio arbitrale. Secondo i giudici di legittimità quindi, la pendenza di un procedimento arbitrale o giurisdizionale costituisce, in linea generale, un elemento idoneo ad escludere la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità richiesti dall’articolo 109 del Tuir per l’imputazione del relativo ricavo.