Cram down previdenziale: il dissenso dell’INPS non blocca l’accordo conveniente
27 LUG 2026
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il mancato assenso dell’ente previdenziale non impedisce necessariamente l’omologazione.
Il Tribunale può infatti applicare il c.d. cram down e rendere efficace la proposta anche nei confronti dell’INPS, quando risultino integrati i presupposti previsti dall’art. 63 CCII. Assume particolare rilievo l’attestazione del professionista indipendente, chiamato a confrontare in modo concreto il trattamento offerto con quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale.
Non è sufficiente una valutazione generica: l’attestazione deve fondarsi su dati aziendali aggiornati, sulla stima dell’attivo realizzabile, sui costi della liquidazione e sulle effettive prospettive di recupero.
Quando tale analisi dimostri che la proposta assicura al creditore previdenziale un pagamento almeno pari, o superiore, a quello conseguibile nello scenario liquidatorio, il dissenso dell’ente può essere superato. Il giudice non sostituisce quindi una propria valutazione discrezionale a quella del creditore pubblico, ma verifica la correttezza, la coerenza e l’attendibilità della comparazione economica.
La pronuncia valorizza così la funzione del cram down quale strumento diretto a evitare che il rifiuto dell’ente pubblico ostacoli una soluzione più conveniente per i creditori e idonea a preservare la continuità aziendale.