In questi giorni si torna a parlare di continuità aziendale concetto attinente alla funzione di vigilanza delle aziende e per il quale val la pena spendere due parole per chiarire che in presenza del citato requisito non opera una causa legale di scioglimento, ma bensì la necessità di redazione del bilancio secondo criteri liquidatori.
Ovviamente conseguentemente vanno valutate le responsabilità degli amministratori e dei sindaci che ne certificano o che ne hanno certificato la continuità aziendale della società in modo incauto e superficiale, oppure sulla base di presupposti inconsistenti e non approfonditi con la dovuta diligenza professionale.
Tale responsabilità accresce con l'eventuale dichiarazione di fallimento della società poichè secondo il Tribunale di Milano (sentenza n. 1784 del 22.02.2019) essi non potevano non sapere che la procedura era stata sollecitata proprio dal precedente Collegio sindacale per assenza di prospettive economiche e finanziarie.