La
Commissione tributaria provinciale di Treviso con la
sentenza 26/04/18 del
12.01.2018, ha stabilito che
l’atto di istituzione di Trust sconta le imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa. Secondo la giurisprudenza di merito tali imposte non vanno applicate in misura proporzionale poichè tale tassazione è tipica del solo passaggio finale dei beni dal
trustee ai beneficiari.
Nel caso di specie, il disponente, dopo aver corrisposto le imposte in sede di
conferimento in trust, ha proposto istanza di rimborso all’Agenzia, onde ottenere la formazione del silenzio rifiuto e finalizzata al deposito del ricorso.
I giudici aditi, pur nella consapevolezza dell'orientamento di legittimità espresso nel 2015, hanno richiamato l'ultima sentenza della
Cassazione 26 ottobre 2016 n. 21614, che superando detto orientamento, ha stabilito che le imposte ipocatastali devono seguire il principio dell’
effettivo arricchimento che interviene non in capo al
trustee, che è proprietario solo ai fini della gestione, ma bensì in capo al beneficiario.
Sul punto, rammentiamo che la recente
Cassazione n. 975 del 17 gennaio 2018, ha stabilito che l’atto di donazione “
si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”.
trust-con-tassa-fissa.pdf