CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

CONDANNA ALLE SPESE PER L'ADE CHE ANNULLA IN AUTOTUTELA LE CARTELLE IN CORSO DI GIUDIZIO

19 MAR 2026
La Cgt del Lazio con la pronuncia n. 24/2026 ha accolto l’appello proposto dal contribuente con il quale lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur in presenza di un atto di autotutela emesso in corso di giudizio, aveva compensato le spese. La Corte regionale ricorda che, secondo la linea costante della Cassazione (sentenza 23592/2024), "nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita, esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità" (sentenza 9312/2024). Inoltre, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, "devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche" (sentenza 22310/2017). La decisione di primo grado, spiegano i giudici d'appello, ha sorvolato sulle questioni indicate sicchè deve essere riformata quanto alle spese del giudizio venendo all'evidenza anche il principio di economia processuale e del diritto di difesa.


cgt-lazio-34.26-condanna.alle.spese.ade.autotutela.pdf
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