CONCORDATO PREVENTIVO: LE MISURE CAUTELARI POSSONO SUPERARE IL LIMITE DI 12 MESI
24 SETT 2026
Con l’ordinanza del 22 luglio 2026, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha chiarito che il limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII riguarda esclusivamente le misure protettive e non anche quelle cautelari.
Le due categorie, infatti, hanno natura e funzione differenti: le misure protettive costituiscono uno schermo temporaneo rispetto alle iniziative dei creditori, mentre quelle cautelari rappresentano strumenti giudiziali funzionali alla conservazione del patrimonio, dell’operatività dell’impresa e al buon esito della procedura.
Pertanto, anche dopo l’esaurimento del periodo massimo delle misure protettive, il giudice può mantenere le misure cautelari sino all’omologazione, purché persistano il fumus boni iuris e il periculum in mora e non venga imposto ai creditori un sacrificio eccessivo.
Nel caso esaminato, il divieto di acquisire prelazioni e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari è stato ritenuto legittimo per evitare la disarticolazione del compendio aziendale, tutelare la par condicio creditorum e preservare la continuità di un servizio pubblico essenziale, quale quello idrico.