Il Trib. Avellino 28.2.2025 ha ritenuto ammissibile il concordato minore che contempla l'esclusivo apporto di finanza esterna, sul presupposto che "tale apporto" sarebbe "idoneo ad incrementare l'attivo disponibile" e consentirebbe "al debitore di accedere, pur se incapiente, ad uno strumento alternativo alla liquidazione".
Inoltre, il Tribunale ha escluso la natura prededucibile del credito vantato dall'advisor del debitore per l'attività di assistenza prodromica al ricorso in quanto relativo a "prestazioni rese anteriormente al deposito della domanda" e non rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 6 co.1 lett. d) del CCII, ma avendo rango privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c.
Sono, altresì, ribaditi alcuni principi di carattere generale:
1) nelle procedure concorsuali alternative a quelle di insolvenza occorre garantire a ciascun creditore, compresi i chirografari, una soddisfazione non irrisoria; la regola troverebbe applicazione anche al concordato minore;
2) è ammissibile una variazione del contenuto della proposta successivamente al voto dei creditori, se migliorativa del trattamento previsto per essi.