Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 30.1.2025, ha stabilito che, in assenza di una valida deliberazione assembleare e consiliare alla luce delle prescrizioni statutarie, non è ravvisabile un legittimo titolo per il riconoscimento del compenso dell'amministratore investito della particolare carica di presidente del CdA.
Tuttavia, se la previsione statutaria è tale da riconoscere al presidente del CdA il diritto alla remunerazione, questa può essere determinata dal giudice in via equitativa, ex art. 1709 c.c., avuto riguardo alla quantità e qualità dell'attività effettivamente svolta e all'utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell'amministratore allegare e provare.
In particolare, rileva l'attività svolta come presidente delle adunanze e il risultato della gestione (che, nella specie, risultava notevolmente negativo).