L'argomento è stato oggetto di approfondimento da parte del CNDCEC, partendo dal lavoro accessorio di cui al DLgs. 276/2003 per arrivare all’attuale disciplina contenuta nell’art. 54- bis del DL 50/2017.
Com'è noto, la norma disciplina le prestazioni occasionali, dispone l’utilizzo del “Libretto Famiglia” per le persone fisiche – purché non nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale – e le società sportive di cui alla L. 91/81, strumento utilizzabile per i piccoli lavori domestici; l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare, l’attività di steward negli impianti sportivi nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, limitatamente alle indicate società sportive.
I soggetti diversi dai destinatari del “Libretto Famiglia”, nonché le pubbliche amministrazioni, possono invece utilizzare, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, il contratto di prestazione occasionale (c.d. Prest.O.).
Tra le novità, segnaliamo quelle introdotte dall’art. 1 commi 342 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal DL 48/2023 (c.d. decreto “Lavoro”), la prima che ha innalzato da 5.000 a 10.000 euro il limite economico posto in capo agli utilizzatori, nonché previsto l’accesso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (invece di 5) e precisato che i limiti individuati dal citato art. 54-bis trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche e simili con codice ATECO 93.29.1.
Sono escluse le imprese del settore agricolo, che non possono ricorrere alle prestazioni con contratto Prest.O., potendosi avvalere del contratto LOAgri per il periodo transitorio 2023-2024.
Ulteriore novità riguarda i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento è stata elevata a 15.000 euro la soglia annua di utilizzo delle prestazioni occasionali e innalzato fino a 25 dipendenti il numero massimo di lavoratori che l’utilizzatore può avere in forza per ricorrere al contratto di prestazione occasionale.
Il “Libretto Famiglia” può essere acquistato presso le rivendite di generi di monopolio.