circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2026 n. 5
La circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2026 n. 5 (parte I) ha fornito chiarimenti sulle misure premiali ex art. 25-bis del DLgs. 14/2019 nella composizione negoziata della crisi, anche in ordine alla possibilità di ottenere la rateazione dei debiti tributari non ancora affidati all'Agente della Riscossione.
La concessione del beneficio costituisce spesso una condizione imprescindibile per l'equilibrio finanziario dell'operazione e, per tale ragione, l'efficacia dell'accordo viene subordinata a una condizione sospensiva legata all'accoglimento dell'istanza.
La circolare attribuisce rilevanza alla sottoscrizione dell'istanza da parte dell'esperto indipendente.
Per le richieste fino a 72 rate mensili, il potere dell'Ufficio è vincolato: verificata la regolarità formale dell'istanza e la sottoscrizione dell'esperto, la dilazione deve essere concessa.
Per la rateazione fino a 120 rate mensili, invece, occorre dimostrare una comprovata e grave situazione di difficoltà, illustrata nell'istanza e attestata dall'esperto. L'Ufficio è chiamato a valutare la gravità della situazione economico-finanziaria dell'impresa ed anche la sostenibilità del piano e l'impossibilità di far fronte al debito con una dilazione più breve.
Tale valutazione presenta possibili criticità per eventuali differenti approcci da parte degli uffici territoriali.
La circolare chiarisce anche il rapporto tra l'art. 25-bis del DLgs. 14/2019 e l'art. 19 del DPR 602/73, applicabile nei limiti di compatibilità.