CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

BENEFICI AL CHARITABLE TRUST COME SE FOSSE UNA FONDAZIONE

30 MAG 2026
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16281 depositata il 26 maggio 2026, ha stabilito che il charitable trust estero, dunque senza scopo di lucro, ha diritto allo stesso trattamento fiscale riconosciuto agli enti non commerciali italiani.
Secondo i Giudici, negare le agevolazioni significa violare i principi europei di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali. La Cassazione ha così accolto il ricorso di un trust britannico senza scopo di lucro al quale era stato negato il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi percepiti da società italiane.  
Il giudice d’appello aveva qualificato l’attività del trust in Italia come «equiparabile a quella di una società commerciale con finalità di lucro», mentre in realtà l’ente aveva semplicemente dichiarato di partecipare al capitale di società italiane, circostanza che non equivale allo svolgimento dell’attività commerciale delle partecipate. Al contrario, il trust aveva prodotto documenti ufficiali britannici che ne attestavano la natura di charitable trust, cioè un ente istituito con finalità benefiche e di interesse pubblico. I giudici di merito non hanno spiegato, poi, perché il trust non potesse essere considerato un ente non commerciale ai fini dell’agevolazione né perché dovesse essere trattato in modo meno favorevole rispetto a un ente italiano analogo.  
Nel rispetto del principio europeo di libera circolazione di capitali, servizi, merci e persone, un ente non commerciale estero che investe in un altro Stato membro non può subire un trattamento deteriore rispetto a un ente residente quando entrambi perseguono gli stessi scopi. La residenza fiscale del trust nel Regno Unito, così come il regime di esenzione ad esso applicato, è del tutto irrilevante ai fini dell’imposizione italiana. Ciò che conta è che, in Italia, un charitable trust non può essere penalizzato rispetto ad una fondazione solo perché costituito in un altro Stato secondo forme giuridiche diverse.
Sbaglia dunque la Corte d’appello quando nega l’equiparabilità tra charitable trust e fondazione italiana basandosi sulle differenze strutturali e organizzative. Se si seguisse questo criterio, non sarebbe mai possibile equiparare enti di Stati diversi, perché ogni ordinamento ha forme giuridiche proprie. L’equiparabilità, invece, si valuta in base allo scopo perseguito, non alla forma giuridica. Sotto tale profilo, un charitable trust è pienamente assimilabile a una fondazione italiana, poiché entrambi perseguono scopi benefici mediante un patrimonio destinato.
Accertata la natura non commerciale del trust, l’ente ha quindi diritto allo stesso trattamento fiscale delle fondazioni italiane. Rileva infine l’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 344/03 (applicabile ratione temporis) che riconosceva agli enti non commerciali un’esenzione del 95 per cento degli utili percepiti. La norma si applicava a tutti gli enti non commerciali, cioè non solo alle fondazioni, ma a tutti gli enti, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541 388003 Fax +39 0541 1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa