ATTESTAZIONE TECNICA INCENTRATA SU LIMITE DI SPESA E CONGRUITA' DEI PREZZI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ATTESTAZIONE TECNICA INCENTRATA SU LIMITE DI SPESA E CONGRUITA' DEI PREZZI

14 FEB 2021

Nell’analisi economica per la valutazione della convenienza in ipotesi di interventi edilizi da SUPERBONUS (sisma ed ecobonus), occorre porre attenzione sia al tetto massimo delle spese o della massima detrazione spettante che alla congruità dei prezzi ​asseverati nell’ambito delle operazioni effettuate dal tecnico,(ricordiamo che il valore congruo è al netto di Iva e spese professionali ed è soggetto a una verifica di conformità specifica). 
Con il decreto requisiti del 6 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020, sono stati forniti gli elementi essenziali per detta analisi nel rispetto dei parametri normativi, onde per cui occorre valutare: 
  • la spesa massima ammissibile o la detrazione massima riportata nell’all. A al Decreto Requisiti, 
  • il rispetto dei massimali di spesa come delineati nel punto 13 dell’All. A medesimo
Per tutti gli interventi che prevedono il rilascio dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato (o la dichiarazione resa dal fornitore), il tecnico abilitato stesso allega il computo metrico e assevera che sono stati rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, rispettando i seguenti criteri:
  1. i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, o in alternativa il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;
  2. qualora i prezzari citati non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione;
  3. qualora la verifica della congruità dei prezzi condotta ai punti 1 e 2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più' tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto requisiti. Tale procedura ridimensiona drasticamente il monte detraibile riconducendolo al minore fra quello calcolato dal professionista abilitato, con la procedura indicata al punto 13 dell’All. A, e quello dei limiti massimi di spesa previsto dall’All. B. 
Come osservato da attenta dottrina può accadere che i prezzari regionali o DEI non siano comprensivi di tutte le lavorazioni e i possibili materiali impiegabili in un cantiere edile per la riqualificazione energetica e strutturale di edifici esistenti.[1
Potremmo infatti imbatterci in interventi ad alto tasso di innovazione tecnologica per i quali i prezziari non sono perfettamente aggiornati o adeguati.
In tal caso occorre preliminarmente controllare che la posa in opera di ogni materiale sia compresa, così come occorre verificare quali ulteriori opere accessorie siano presenti, e se siano effettivamente rappresentative della difficoltà operativa dell’opera che ci si appresta ad affrontare.
In generale, sui prezzari si possono verificare le seguenti opzioni:
  • la lavorazione da svolgere è ricompresa e le opere accessorie possono considerarsi nei valori di costo riportati, in quanto non eccedenti una normalità esecutiva statisticamente prevalente;
  • la lavorazione da svolgere è ricompresa, ma le opere accessorie da svolgersi sono talmente specifiche che richiedono l’inserimento di peculiari attività aggiuntive;
  • la lavorazione da svolgere è ricompresa ma non con gli stessi requisiti prestazionali prescritti dal capitolato dei lavori o dal progetto: in questo caso, se non si può procedere neppure per analogia con altre voci di uno dei prezzari a disposizione, si deve procedere alla analisi prezzo;
  • la lavorazione da svolgere non è compresa in nessuno dei prezzari a disposizione: in questo caso, si deve procedere giocoforza con l’analisi prezzo. Non è infatti raro imbattersi in una descrizione di un intervento come «fornitura e posa in opera di… compreso di ogni ulteriore lavorazione per garantire l’opera conforme alla regola dell’arte». Tale nomenclatura in quanto generica, non è sempre completamente descrittiva della complessità di un intervento. Si pensi per esempio al caso di un edificio su cui si debba intervenire con il cappotto termico, ma che sia ricco si impianti di climatizzazione estiva autonomi. Com’è noto per ogni impianto di climatizzazione è da recuperare (e smaltire) il gas refrigerante, smontare la componentistica esterna, e, una volta posato l’isolante, rimontare l’impianto e ricaricarlo (di gas). Si tratta pertanto di un lavoro lungo e costoso, non riconducibile direttamente alla vaga dizione con cui si indicano “tutte le opere accessorie” al cappotto, onde per cui non resta che “aggiungere” in capitolato e in computo metrico la lavorazione aggiuntiva ed accessoria, per evitare di sottostimare l’importo dei lavori. Per quanto concerne la capienza della spesa occorre che il tecnico eviti di avventurarsi in ipotesi di “ingegneria creativa”, poiché ricordiamo che per ogni intervento, e per ogni unità immobiliare, è fissato un limite massimo di spesa agevolabile, comprensiva di iva, spese professionali, oneri per la sicurezza e oneri accessori. [2
Molti sono stati i dubbi sollevati dai tecnici in relazione ai prezziari da utilizzare.
Ribadiamo che il legislatore non ha imposto una priorità dei prezzari da utilizzare, lasciando libertà nella scelta, ne ha escluso il ricorso a più prezzari in contemporanea, purché se ne fornisca adeguata motivazione.

E cosa accade allorquando i prezzi praticati dal fornitore sono più alti rispetto a quelli ritraibili dai prezziari?
Occorre ricordare che l'articolo 119, comma 13, lettera a), del Decreto Rilancio stabilisce (ai fini dell'ecobonus 110%) che i «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell'articolo 14» del Dl 63/2013 «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», asseverazione che, peraltro, va inviata all'Enea.
Il citato decreto prevede che, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all'ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (non previsti, invece, per il sismabonus).
Il tecnico asseveratore attesta insomma che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari prescelti (regionali o DEI).
Per gli interventi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal MISE e allegati al Decreto (allegato I), che possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari.[4]
 
 
[1] Risposta resa nell’ambito di Telefisco - Speciale superbonus 110% del 27 ottobre. 
[2] Quotidiano del Condominio|26 gennaio 2021|di L.R.
[3] Il Sole 24 Ore|26 gennaio 2021|NORME E TRIBUTI| p. 32 Superbonus 110% limite di spesa e congruità dei prezzi
 
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