CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE: INAPPLICABILITA' DEL CODICE DELLA CRISI

9 OTT 2025
Con la sentenza n. del 24 luglio 2025, il Tribunale di Bergamo ha affermato che lo stato di crisi o di insolvenza proprio di un’associazione non riconosciuta non rientra nella nozione di “sovraindebitamento” di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Il Collegio ha chiarito che tali enti, privi di personalità giuridica e caratterizzati da autonomia patrimoniale imperfetta, non possono accedere alla procedura di liquidazione controllata, prevista invece per debitori “non assoggettabili” ad altre procedure liquidatorie.
Per le associazioni non riconosciute, in caso di insolvenza o impossibilità di raggiungere lo scopo statutario, trova applicazione la disciplina speciale prevista dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile, che regola la liquidazione del patrimonio degli enti collettivi privi di personalità giuridica.
La pronuncia del Tribunale di Bergamo si colloca nel solco di un orientamento volto a delimitare l’ambito soggettivo delle procedure di sovraindebitamento, riaffermando la necessità di applicare la disciplina civilistica ordinaria agli enti che, pur operando sul piano economico, non rivestono la qualità di imprenditore né di soggetto dotato di piena autonomia patrimoniale.
 
 
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