ASSEMBLEA SOCIETA' E PRESENZA FISICA DI PRESIDENTE SEGRETARIO E SOCI
07 GEN 2025
L'Autore evidenzia come, alla luce della proroga del regime emergenziale di cui all'art. 106 del DL 18/2020 convertito (ex art. 4 co. 11 del DL 200/2025) e delle indicazioni della massima n. 216/2025 del Consiglio notarile di Milano, le assemblee di srl si possano, in ogni caso, svolgere con tutti i partecipanti (o parte di essi) non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non preveda la possibilità di utilizzare collegamenti via audio o video.
Ciò vale anche per le spa, ma solo fino al 30.9.2026.
Dopo questa data, infatti, per svolgere assemblee virtuali occorre un'apposita previsione statutaria; con la precisazione che, in mancanza di tale clausola, la necessità della presenza fisica riguarda solo i soci, e non anche gli amministratori e i sindaci, i quali possono comunque intervenire mediante un collegamento audio o video. Se l'assemblea è convocata in un luogo fisico (e sia lecito il collegamento via audio o video, come sopra precisato), in tale luogo deve trovarsi il segretario dell'assemblea (a prescindere dal fatto che il verbale venga compilato mediante scrittura privata o che venga redatto da un notaio),ma non il presidente dell'assemblea, il quale può dirigerla da remoto; ciò anche nel caso in cui lo statuto della società imponga la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo.