La Corte di Cassazione con le sentenza n. 5909/2026 ha riconosciuto l’illegittimità delle cartelle di pagamento emesse a seguito dei controlli formali previsti dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 qualora la pretesa tributaria scaturisca da una valutazione nel merito dell'interpretazione della disciplina fiscale applicabile. Il principio affermato dalla Suprema Corte muove dalla necessità di distinguere i controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e quelli formali disciplinati dall’art. 36-ter dai controlli aventi natura sostanziale. Mentre questi ultimi consentono all’Amministrazione finanziaria di procedere a un’effettiva verifica nel merito della posizione del contribuente, anche attraverso l’acquisizione e l’esame di documentazione, i controlli formali devono rimanere circoscritti alle risultanze della dichiarazione e alla documentazione prodotta dal contribuente. Ne consegue che, nell’ambito di tale procedimento, l’Amministrazione può verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto documentalmente comprovato, ma non può procedere a una vera e propria attività di interpretazione della norma tributaria al fine di stabilire la spettanza di un’agevolazione o di un beneficio fiscale. Qualora, pertanto, la rettifica operata mediante controllo formale presupponga una valutazione giuridica circa l’interpretazione e l’applicazione della disposizione fiscale, l’Amministrazione finanziaria finisce per travalicare i limiti propri dell’attività di controllo prevista dall’art. 36-ter. In tale ipotesi, la conseguente iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento risultano illegittime, non potendo il procedimento di controllo formale essere utilizzato per effettuare un accertamento sostanziale della pretesa tributaria.
cassaz.-5909.2026.illegittimita.cartelle.controlli.formali.pdf