CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ANNULABILE L'AVVISO DI ACCERT. PRIVO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE

30 SETT 2025
La Cgt di primo grado di Foggia, con la sentenza n. 1484/2025, annullava l'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione in quanto l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate dal contribuente a seguito della notifica dello schema d'atto. La ricorrente, infatti, eccepiva la violazione dell'art. 6 bis co.4 della Legge n.212/2000, il quale prevede che "L'atto adottato all'esito del contradditorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere", a pena di annullabilità dell'atto. Secondo i giudici, l'ufficio nella motivazione dell'avviso avrebbe dovuto tenere conto dei rilievi esposti nelle osservazioni anche solo per disattenderli mediante una motivazione adeguata (la cd. motivazione rafforzata), mentre tanto non era avvenuto nel caso di specie, in cui l'amministrazione non risultava aver valutato le contestazioni della contribuente né in qualche modo aver spiegato per quali motivi confutarle.



cgt.foggia.1484.2025.motivaz.avviso.di.accertamento.pdf
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