CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ANNO DI DEUZIONE DELLA PERDITA SU CREDITI PER FALLIMENTO

11 FEB 2026
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10.2.2026 n. 2943,  ha ribadito che, anche prima del 2015, ove il debitore sia assoggettato a fallimento (ora liquidazione giudiziale) o ad altre procedure concorsuali e istituti assimilati (ex art. 101 co. 5 del TUIR), la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura) al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.
Ad avviso dei giudici di legittimità, grava sulla società contribuente l'onere di dimostrare che la perdita su crediti è stata correttamente iscritta a bilancio nel suddetto arco temporale.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541 388003 Fax +39 0541 1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa