CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ANCORA SI DISCUTE DI CONFERIMENTO DI IMMOBILI E DIRITTI IN TRUST...

24 AGO 2026
Oltre a quanto sembra a noi ormai scontato, aggiungo che con riguardo, all’imposta sulle successioni e donazioni, è stato confermato il recepimento dell’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, alla luce del quale la “disposizione” di beni e diritti in trust non dà luogo, di per sé, a un effettivo trasferimento dei medesimi ai beneficiari e, quindi, a un “arricchimento” degli stessi, superando così le indicazioni contenute in taluni precedenti documenti di prassi (circolare 48/E/2007, par. 5.2., 5.3 e 5.5 e circolare 3/E/2008, par. 5.4.2).
Conseguentemente, ciò che costituisce il presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni è l’attribuzione ai beneficiari dei beni e diritti “vincolati” in trust.
Sul punto è stato precisato che, “In ordine all’individuazione del momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione “stabile” dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame. In particolare, è necessario analizzare puntualmente le clausole contenute nell’atto istitutivo e nello Statuto del trust o emergenti da ulteriori documenti. Detta attribuzione stabile, infatti, in linea generale, si verifica all’atto di attribuzione dei beni, formale o meno, dal trustee al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di costituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust. Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante”.
In altri termini, tali diritti determinerebbero un immediato arricchimento dei beneficiari già in conseguenza dell’atto istitutivo, integrando il presupposto impositivo, nel senso delineato dall’orientamento della Corte di Cassazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni già all’atto della “dotazione” del trust.
Assumendo rilevanza, in linea generale, l’attribuzione ai beneficiari, è coerentemente in tale momento che dovranno essere individuate le aliquote e le franchigie applicabili, previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del D.L. 262/2006, sulla base del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541 388003 Fax +39 0541 1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa