La Corte di Cassazione con l'ordinanza 29.7.2025 n. 21765, ha precisato che la sospensione COVID-19 si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori, e pertanto anche con riferimento agli enti locali (per i tributi di loro competenza).
Ricordiamo che l'art. 67 co. 1 e 4 del DL 18/2020 ha sospeso dall'8.3.2020 al 31.5.2020 i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ossia le attività "di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso" e che con l'ordinanza 29.7.2025 n. 21765, la Corte di Cassazione ha precisato che tale sospensione si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori, e pertanto anche con riferimento agli enti locali (per i tributi di loro competenza).
Viene inoltre ribadito che la sospensione opera "non solo con riferimento alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Dunque, secondo i suoi precedenti (cfr. Cass. 23.1.2025 n. 1630 e Cass. 15.1.2025 n. 960), la Corte afferma che, in forza del citato art. 67 co. 1 e 4 del DL 18/2020, viene posticipato di 85 giorni il perfezionamento dei termini decadenziali di accertamento che, alla data dell'8.3.2020, erano "pendenti".
Nel caso di specie, con riferimento ad un omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che l'avviso di accertamento poteva essere validamente notificato entro il 26.3.2021 (85° giorno successivo al termine "originario" del 31.12.2020 ex art. 1 co. 161 della L. 296/2006).