CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

ADEGUATI ASSETTI IN AZIENDA: prevenzione della crisi, accesso al credito e riflessi fiscali

20 FEB 2026
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è diventato centrale: l’imprenditore (individuale e collettivo) deve dotarsi di misure e assetti proporzionati a natura e dimensioni dell’impresa, capaci di intercettare tempestivamente squilibri e crisi e di verificare la continuità almeno sui 12 mesi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII).
Il problema è che la legge non definisce in modo “numerico” cosa sia l’adeguatezza: per questo assumono rilievo i documenti del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 7/7/2023 e 25/7/2023, che propongono un percorso operativo: partire da modello di business e modello gestionale, costruire procedure, ruoli (organigramma/funzionigramma), pianificazione e controllo (piano industriale, budget, analisi scostamenti) e sistemi di reporting. La check-list del 25/7/2023 introduce questionari di autovalutazione “a colonne” (risposta/adeguato/note), da utilizzare in modo proporzionato e da portare in CdA per presa d’atto e verbalizzazione, con vigilanza del collegio sindacale.
Gli adeguati assetti hanno riflessi anche sull’accesso al credito: gli orientamenti EBA richiedono che le banche valutino la capacità di rimborso soprattutto sui flussi di cassa prospettici, analizzando anche modello di business, strategia e organizzazione; una struttura di controllo e pianificazione ben formalizzata rende l’impresa più “leggibile” e quindi più bancabile.
Un ulteriore profilo riguarda il fisco: per i soggetti in derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) contano i criteri contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione; dopo il D.Lgs. 192/2025 (dal 1/1/2025 per esercizi solari) il regime si estende anche a talune micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata. In assenza di regole OIC specifiche sugli assetti, il riferimento operativo è spesso l’OIC 11, soprattutto per il postulato della continuità aziendale, richiamato anche dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
In conclusione, gli adeguati assetti non sono un adempimento “di facciata”: la loro assenza può esporre amministratori e impresa a responsabilità (civili e, nei casi più gravi, penali), mentre una corretta implementazione migliora prevenzione della crisi, gestione, rapporti bancari e coerenza contabile-fiscale.
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