ACCERTAMENTO CONTI BANCARI: IL CONTRIBUENTE PUO' PROVARE I MOVIMENTI ANCHE CON CONTRATTI PRIVI DI DATA CERTA
16 APR 2026
La sentenza della CGT Campania n. 617/2026 riconosce che il contribuente può difendersi dalle contestazioni sulle movimentazioni bancarie anche producendo contratti privi di data certa, purché accompagnati da elementi concreti idonei a spiegare le singole operazioni. Nel caso di specie, il Fisco, a seguito di una verifica della Gdf sui conti bancari di una società di persone e dei soci, contestava una ingente evasione fiscale. La CGT di Igrado aveva rigettato il ricorso ritenendo che l’ufficio avesse provato i versamenti non giustificati. I giudici d'appello, riformavano la sentenza ritenendola apoditticamente motivata nella parte in cui affermava che la documentazione presentata dai ricorrenti dovesse ritenersi inidonea a giustificare le motivazioni contestate. Ed, infatti, la Cgt di II grado riconosceva valore probatorio a bonifici, assegni, ordini di acquisto, fatture e mandati all’acquisto, ritenendoli sufficienti a giustificare versamenti e prelievi contestati. Ancora più significativo è il passaggio sui conti dei soci: tali movimentazioni non possono essere automaticamente imputate alla società, ma richiedono la presenza di elementi indiziari chiari ed evidenti che dimostrino il collegamento con operazioni sociali. In mancanza di tale prova, l’accertamento non può ritenenrsi fondato.