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NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL LIQUIDATORE
24-01-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”.


Illeggittimo il ruolo del quale non venga provata la sottoscrizione da parte del soggetto responsabile
21-01-2012

Con la sentenza n. 8/2/12, emessa il 2 dicembre 2012 e depositata il 2 gennaio 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, sezione seconda, conformandosi ad un orientamento peraltro ormai consolidato, ha annullato la cartella di pagamento recante un ruolo del quale non era stata fornita in giudizio la prova della relativa sottoscrizione, ad opera del soggetto a ciò deputato. La decisione è assolutamente corretta e da condividersi. L’art. 12, co. 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, stabilisce che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. In quanto “titolo esecutivo tributario”, il ruolo non può definirsi giuridicamente esistente laddove non sia regolarmente sottoscritto (quand'anche a mezzo di firma elettronica). Anzi, “è proprio la valenza del ruolo come titolo esecutivo a giustificare il potenziamento del requisito della sottoscrizione nella formazione dell’atto, analogamente a quanto significativamente previsto per i titoli esecutivi di natura giudiziale” (così, M. BRUZZONE, La firma a stampa sostituisce la firma autografa degli “atti tributari informatizzati”, in Corr. Trib. n. 30 del 2009, pag. 2431). Orbene, nel caso in esame l'Ufficio resistente, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, non ha depositato la documentazione necessaria a dimostrare la regolare sottoscrizione del ruolo; e, quindi, la regolare formazione dello stesso. Ciò ha dunque indotto i giudici del merito a dichiarare, se non addirittura inesistente, quantomeno nullo e quindi privo di efficacia detto ruolo. Con conseguente annullamento della cartella di pagamento che lo recava. La sentenza risulta peraltro interessante in virtù dei numerosi riferimenti giurisprudenziali citati dai giudici.


DECRETO MONTI TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO
21-12-2011

A partire dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, è dovuta una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt. L’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.


IL QUADRO RW SANZIONI, RAVVEDIMENTO e DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
20-12-2011

Come sanare le dimenticanze e le violazioni al quadro RW


GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ED IL LITISCONSORZIO
14-12-2011

Il primo strumento, in termini temporali, da valutare in ambito deflattivo del contenzioso è l’adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 218/1997. In caso di adesione esso comporta la riduzione ad un sesto della sanzione minima e la conseguente integrale accettazione dei rilievi contenuti nell’atto portante la pretesa tributaria, sicchè con l’accettazione dei rilievi contenuti nel PVC, di fatto si rinuncia ad ogni possibilità di dare corso al contraddittorio.


L’accertamento da redditometro
07-11-2011

L’accertamento sintetico ed in particolare l’accertamento da redditometro si fonda su una predeterminazione del reddito imponibile ritratto da tecnicismi di natura procedimentale che lo quantificano sinteticamente desumendolo dalla disponibilità di taluni beni o servizi a cui sono connesse le spese necessarie per il loro mantenimento e per la loro utilizzazione. La disciplina di tale tecnicismo è stata attribuita dal legislatore, all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, norma che fu da subito tacciata di incostituzionalità per via di quei tecnicismi procedimentali determinativi del reddito, contenuti in un norma secondaria, a cui ci si riferisce per l’individuazione dei beni e servizi e per la quantificazione delle spese connesse con il loro mantenimento. In origine il procedimento di rettifica redditometrico consentiva all’Ufficio di determinare sinteticamente il possesso di un maggiori imponibile del contribuente solo subordinatamente alla ricostruzione analitica dei diversi redditi e solo qualora emergesse un reddito complessivo inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente sulla base di elementi e circostanze certi.


Sciolti i dubbi sull'obbligo di depositare i documenti in Cassazione
05-11-2011

Con la sentenza n. 22726 del 27 settembre 2011, depositata il 3 novembre 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente (e "finalmente") stabilito che, in caso di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, il ricorrente non è tenuto, a pena di improcedibilità, a depositare, all'atto della costituzione, gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonda il proprio ricorso, essendo sufficiente la sola istanza di trasmissione del fascicolo a consentire ai giudici di legittimità di verificare la fondatezza o meno delle doglianze avanzate. Nella sostanza, con tale sentenza i giudici di vertice hanno sancito l'ovvia e ragionevole inapplicabilità al ricorso in Cassazione avverso le sentenze emesse dai giudici tributari dell'art. 369, co. 2, n. 4, cpc, nel testo sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 40 del 2 marzo 2006, in quanto tale articolo, applicato al processo tributario, imporrebbe l'eccessivo ed ingiustificato onere di produrre (peraltro a pena di improcedibilità) nuovamente documenti ed atti già presenti nel fascicolo del quale si è espressamente richiesta la trasmissione alla segreteria della Corte di Cassazione.


articolo redditometro
25-10-2011

L’accertamento sintetico ed in particolare l’accertamento da redditometro si fonda su una predeterminazione del reddito imponibile ritratto da tecnicismi di natura procedimentale che lo quantificano sinteticamente desumendolo dalla disponibilità di taluni beni o servizi a cui sono connesse le spese necessarie per il loro mantenimento e per la loro utilizzazione. La disciplina di tale tecnicismo è stata attribuita dal legislatore, all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, norma che fu da subito tacciata di incostituzionalità per via di quei tecnicismi procedimentali determinativi del reddito, contenuti in un norma secondaria, a cui ci si riferisce per l’individuazione dei beni e servizi e per la quantificazione delle spese connesse con il loro mantenimento


IL FISCO PAGA LE SPESE DI DIFESA IN CASO DI MANCATA AUTOTUTELA
25-10-2011

descrizione


LITI PENDENTI NOVITA'
25-10-2011

Esclusa la definizione agevolata delle liti pendenti alla data del 1° maggio 2011 nel caso in cui, dopo tale data ed entro il 5 luglio 2011, sia intervenuta una pronuncia non più impugnabile. Per le controversie suscettibili di definizione, in seguito al pagamento delle somme dovute, da effettuarsi entro il 30/11//2011, gli uffici sospenderanno le eventuali iscrizioni a ruolo, anche in mancanza della domanda; successivamente, una volta accertato il regolare perfezionamento della definizione, provvederanno allo sgravio. Sono alcune istruzioni contenute nella circolare n. 48 del 24/10/2011, con la quale l'agenzia delle entrate illustra le disposizioni dell'art. 39, comma 12, del dl n. 98/2011, concernenti la definizione agevolata delle controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011 con l'agenzia delle entrate, di valore fino a 20.000 euro.


La rilevanza della condotta del cedente - soggetto passivo Iva - in caso di cessione intracomunitarie
22-10-2011

L'articolo esamina le condizioni a fronte delle quali resta impregiudicato il diritto alla non applicazione dell'Iva per il soggetto passivo che abbia ceduto un bene che, sebbene figurativamente destinato ad essere trasportato fuori dal territorio nazionale, nella realtà sia stato oggetto di una cessione interna.


L’applicazione dell’art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000, nell’ambito dell’istruttoria doganale.
21-10-2011

L'articolo esamina l'applicazione, anche nell'ambito dell'attività istruttoria eseguita dall'Agenzia delle Dogane, del principio del preventivo contraddittorio, recato dall'art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).


Sanzioni per omessa indicazione costi BLACK LIST
21-10-2011

Con la sentenza in oggetto la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, conformandosi al recente insegnamento della Corte di Cassazione, ha stabilito la non applicabilità delle sanzioni previste per l'omessa specificazione dei costi assolti in paesi a fiscalità privilegiata, nell'eventualità in cui tale omissione non abbia comportato alcun pregiudizio per l'erario.


IL MANCATO CONTRADDITTORIO COMPORTA LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI
19-02-2011

Per dirla con le parole della Suprema Corte , “soltanto uno Stato inefficiente ed autoritario può aspirare a compensare le proprie eventuali carenze organizzative con una legislazione, o una giurisprudenza, protezionistica …” Uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza e di economia, che non ha timore di porsi su un piede di parità con il cittadino, tanto da formalizzarne e tutelarne i diritti inviolabili (almeno in linea di principio) nei confronti del Fisco con un apposito Statuto (legge 27 luglio 2000, n. 212) …” Alla luce delle considerazioni sopra espresse, non può non ammettersi una riconosciuta doverosità del contraddittorio nella fase amministrativa tributaria, che forte del diritto comunitario, deve trovare adeguata cittadinanza anche nel nostro ordinamento interno.


LE POLIZZE IN LPS NON VANNO IN RW SE L'INTERMEDIARIO E' RESIDENTE
19-02-2011

Niente monitoraggio fiscale per le polizze estere offerte in regime di libera prestazione di servizi in Italia a condizione che per la regolazione dei flussi finanziari delle stesse sia conferito l'incarico a un intermediario residente. Tramite quest'ultimo infatti transiteranno le movimentazioni finanziarie relative all'investimento, al pagamento dei premi assicurativi e al disinvestimento della polizza e la sua presenza metterà in condizione l'amministrazione finanziaria di espletare tutti gli accertamenti in ordine al corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto legge n.167 del 1990. L'incarico potrà essere fornito sia dalla compagnia estera, attraverso apposita clausola contrattuale all'interno della polizza, sia da parte dello stesso contribuente. L'intervento dell'intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del rapporto assicurativo quanto in quello di chiusura, è dunque l'elemento cardine che fa scattare l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, perché mette in condizione l'amministrazione finanziaria di potersi rivolgere ad un soggetto che per la sua qualità è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 167 del 1990 in relazione ai flussi finanziari riconducibili alle polizze assicurative stesse. SUL PUNTO SI VEDA IL NOSTRO APPROFONDIMENTO N. 47


NELL’ACCERTAMENTO BANCARIO IL CONTRADDITTORIO E’ OBBLIGATORIO
19-02-2011

... l’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, dopo aver stabilito che “gli uffici possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona, per fornire dati e notizie rilevanti anche relativamente alle operazioni” bancarie, nel successivo, secondo periodo sancisce che “i dati ed elementi attinenti ai rapporti (…) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (…) se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”. A ben vedere la norma condiziona la rilevanza dei movimenti bancari alla mancata dimostrazione dell’irrilevanza tributaria degli stessi, ma la dimostrazione richiesta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, deve avere un luogo e un tempo procedimentali, i quali non possono che essere il luogo e il tempo procedimentale in cui si colloca la disciplina dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, e quindi un tempo anteriore alla costruzione, da parte dell’ufficio stesso, dell’accertamento. Ciò che intendiamo affermare è che, se l’ufficio vuole avvalersi dei movimenti bancari, esso deve convocare il contribuente così come la Corte di Cassazione insegna per gli studi di settore. In ambedue i casi, infatti, i dati ignoti, seppure quantificabili in base alle risultanze bancarie o alle medie statistiche di categoria, debbono trovare riscontri nella specifica situazione del soggetto accertato e gli atti accertativi emessi in tanto sono legittimi in quanto siano fondati anche sulla possibilità offerta al contribuente di offrire all’ufficio dati ed elementi di valutazione nell’ambito della istruttoria precontenziosa. Nell’accertamento bancario, i ricavi derivano dalla somma dei versamenti e dei prelevamenti, con una presunzione che, sebbene ritenuta non manifestamente irragionevole dalla Corte Costituzionale, è comunque estranea alla logica ordinaria dell’id quod plerumque accidit di utilizzazione dei conti bancari, anche per la gestione occulta. Ne deriva che l’equiparazione della somma di prelevamenti e versamenti bancari ai ricavi ha un grado di astrattezza, rispetto alla realtà dell’impresa, che si può ragionevolmente ritenere non inferiore all’astrattezza propria dei dati statistici categoriali su cui si fondano gli accertamenti in base agli studi di settore.


Il rapporto monomandatario esclude l'applicazione degli studi di settore (CTP Ravenna, sent. n. 34/03/11)
12-02-2011

La sentenza indicata contiene delle statuizioni particolarmente interessanti e degne di nota. Innanzitutto, i Giudici della Corte provinciale ravennate danno applicazione all'insegnamento, ormai consolidato, dei giudici di vertice, secondo il quale laddove le risultanze dello studio di settore "affinato" si presentino maggiormente in linea con il dato dichiarato dal soggetto accertato, deve escludersi l'attendibilità e quindi l'applicabilità, ai fini impositivi, dello studio di settore "obsoleto", con conseguente illegittimità dell'atto impositivo su di esso basato. Peraltro, in tema di contraddittorio preventivo con il Fisco, i giudici romagnoli manifestano la condvisibile convinzione che si tratti di un principio generale, immanente al nostro ordinamento, il quale trova la propria giustificazione normativa sia nelle disposizioni contenute all'interno dello Statuto del Contirbuente, sia, ancor più rilevante, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, in considerazione dell'insegnamento giurisprudenziale offerto in più occasioni dalla Corte di Giustizia CE. Importante è poi l'affermazione secondo la quale, qualora un soggetto svolga la propria attività in qualità di rivenditore monomandatario, in nome e per conto di un soggetto committente di rilevanti dimensioni, che stabilisce "a monte" i prezzi da applicare all'atto della rivendita, riservandosi il diritto di controllare che tali indicazioni vengano rispettate, deve escludersi in nuce l'applicazione dello studio di settore, in quanto esso non sarebbe in grado di rilevare, in termini fiscali, tale particolare condizione contrattuale. Infine, in chiave sanzionatoria, occorre evidenziare un insegnamento davvero degno di rilievo. Difatti, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, dando applicazione alla matrice penalistica della disciplina sanzonatoria introdotta con il d.lgs. n. 472 del 1997, stabiliscono che nell'irrogare le sanzioni, quand'anche con l'atto recante il contestuale recupero delle maggiori imposte, l'Ufficio, nonostante abbia optato per la misura minima edittale, non può limitarsi ad indicare le norme applicate, ma deve necessariamente specificare quali valutazioni ha effettuato, specie in termini di colpevolezza, altrimenti l'irrogazione deve ritenersi nulla, per difetto di motivazione.


Non si ha società di comodo in caso di ristrutturazione dell'azienda alberghiera (CTP Rimini, sent. n. 3/01/11)
21-01-2011

Accolto il ricorso di una società che aveva dimostrato la ridotta utilità della propria azienda alberghiera, a fronte dei lavori di ristrutturazioni eseguiti nell'anno preso ad esame dall'Ufficio.


Il Direttore dell’Ufficio locale è davvero il “responsabile” dell’iscrizione a ruolo?
08-01-2011

Avv. Fabio Falcone (Avvocato tributarista in Rimini, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati) * * * Il Direttore dell’Ufficio locale è davvero il “responsabile” dell’iscrizione a ruolo? In seguito all’ordinanza della Corte Costituzionale, che ha stabilito che “l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione” , ed ai provvedimenti legislativi ad essa conseguenti, l’Agenzia delle Entrate ha adottato la prassi, ormai ampiamente consolidata, di indicare all’interno delle cartelle di pagamento, quale responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, il nominativo del Direttore dell’Ufficio locale che vanta la somma richiesta in pagamento. Tale condotta, al vero, desta più di qualche perplessità, posto che la finalità sottesa all’obbligo in questione è quella di informare il contribuente del nominativo del funzionario preposto al reparto che ha curato l’iscrizione a lui riferita. Talché, indicando il nominativo del Direttore di turno, l’Agenzia delle Entrate pare stia eludendo quell’obbligo normativo sulla cui rilevanza la Corte Costituzionale si è espressa in maniera tanto accalorata.


LA DIFESA CON LO SCUDO Dominici 02.12.2010
01-12-2010

SLIDE CORSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO VENEZIA


SLIDE ABUSO dominici venezia 02-12-2010
01-12-2010

ABUSO DELL'ABUSO DEL DIRITTO


ILLEGITTIMITA' DEL RADDOPPIO DEI TERMINI
18-11-2010

ACCERTAMENTO TERMINI RADDOPPIO Le norme che regolano i termini di decadenza dei poteri degli uffici finanziari, derivano da fonti costituzionali e fanno parte di quei principi di civiltà giuridica che sono stati recepiti dallo statuto dei diritti dei contribuenti. All’uopo la Corte Costituzionale, ha affermato che “… non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato e comunque certamente eccessivo e irragionevole” . Insomma, i principi di certezza del diritto e di ragionevolezza che hanno ispirato il legislatore, hanno determinato periodi temporali ben definiti, nell’ambito dei quali gli uffici devono esercitare i loro poteri, ogni norma modificativa degli equilibri stabiliti non può che essere oggetto di critica stante la funzione di certezza e stabilità dei rapporti giuridici assolta dall’istituto della “decadenza”, che, vuole che il termine previsto per l’ esercizio del diritto sia, “perentorio” e come tale improrogabile.


Nullo l'accertamento, conseguente ad un pvc, che venga notificato al contribuente prima dei canonici 60 giorni, senza ch
21-10-2010

Nullo l'accertamento, conseguente ad un pvc, che venga notificato al contribuente prima dei canonici 60 giorni, senza che vi sia una fondata motivazione al non rispetto del suddetto termine. Questo il concetto espresso dalla ctp di Reggio Emilia, con sentenza n. 173.01.10 del 11 ottobre 2010. La materia del contendere riguardava una società di capitali che ricorreva, presso la ctp, relativamente ad un avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2006. Tale avviso era stato redatto, in conformità del pvc, e notificato prima dei canonici 60 giorni di tempo. Tale termine serve, ai sensi dello statuto del contribuente, art. 12 comma 7, affinché lo stesso contribuente abbia il tempo di valutare il processo verbale di constatazione e far pervenire presso l'organo di controllo le proprie conclusioni in merito. L'ufficio, continuava la parte ricorrente, non rispettando tale termine e nemmeno motivando l'atto impugnato, relativamente a: «i casi di particolare e motivata urgenza», aveva notificato alla ricorrente un atto nullo. Tale conclusione, asseriva ancora la ricorrente, era desumibile dalla lettura e interpretazione che la Corte Costituzionale aveva effettuato, con ordinanza n. 244/2009, dell'art. 12 comma 7 dello statuto del contribuente, annullando di fatto una decisione del giudice della ctp della Campania, relativamente alla interpretazione costituzionalmente corretta di tale norma. Tale lettura si estrinsecava nell'annullamento, in caso di carente o inesistente motivazione in ordine alla «particolare e motivata urgenza», del provvedimento emesso dall'amministrazione finanziaria. Tale motivazione andava, quindi, a ricondursi ad elemento essenziale del provvedimento amministrativo. Quando, perciò, viene a mancare uno solo degli elementi essenziali, il provvedimento emesso è nullo, ai sensi dell'art. 21 della legge 241/1990. L'ufficio si costituiva in giudizio, rimarcando la correttezza del proprio operato e facendo notare che l'avviso di accertamento era conseguente alla compilazione, da parte della ricorrente, del questionario inviato e non del pvc. Nel caso di specie, per la la commissione, era applicabile in pieno l'art 12 comma 7 dello statuto del contribuente, il quale stabiliva tassativamente che l'avviso di accertamento andava notificato con un termine pari o superiore ai 60 giorni e che tale tassatività poteva essere derogata solo se lo stesso avviso recava la motivazione riferita ai casi di particolare urgenza. Dall'esame del provvedimento notificato, concludeva la commissione, si evinceva che tale motivazione era inesistente. L'unica conseguenza, perciò, era che l'avviso di accertamento era nullo. La commissione accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio.


"Revirement" della Cassazione sulla validità del condono in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima
12-10-2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20966, depositata l'11 ottobre 2010, ha stabilito che, in caso di adesione alla forma premiale regolata dall'art. 9 bis, comma 1, della legge n. 289 del 2002, mediante pagamento rateizzato, il mancato versamento di una delle rate successive alla prima comporta il venir meno del condono stesso, in quanto l'art. 9 bis citato, non stabilendo nulla al riguardo, induce a ritenere che tale forma di condono si perfezioni unicamente con l'integrale pagamento del quantum dovuto, peraltro nel rispetto delle singole scadenze previste. In questo modo la Corte di Cassazione si discosta dall'insegnamento che sembrava, al vero, ormai consolidato, secondo il quale "dal sistema della legge 27 dicembre 2002, n. 289... si ricava che ... il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente" (ex multis, Cass. n. 22569/2009) Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati


L'accertamento sui soci di società di capitali a ristretta base partecipativa quale ipotesi di litisconsorzio necessario
07-10-2010

Con la sentenza n. 20721 del 6 ottobre 2010 la Corte di Cassazione conferma l'ormai consolidato orientamento secondo il quale, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti". Nel caso di specie si trattava di una società di capitali alla quale l'Amministrazione erariale aveva disconosciuto alcuni costi recati da fatture c.d. "false", ossia, emesse per operazioni "oggettivamente" inesistenti, rinvenute nel corso di un'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza. Essendo questo l'insegnamento ormai pacifico della Corte di legittimità, occorre, tuttavia, chiedersi se la presunzione di cui retro presupponga necessariamente un accertamento definitivo, magari anche in virtù di un concordato in adesione, ovvero, se essa possa operare anche nel caso in cui l'accertamento emesso in capo alla società di capitali sia stato contestato e quindi sia oggetto di un separato giudizio. A ben vedere, la prima ipotesi appare di gran lunga più coerente, se non altro in considerazione del fatto che una presunzione, per essere attendibile e ragionevolmente sostenibile, deve fondarsi su un dato, "a monte", certo. Comunque sia, laddove l'Ufficio notifichi contestualmente gli atti di accertamento, rispettivamente, in capo alla società di capitali ed in capo ai soci che la partecipano, magari per evitare di incorrere in possibili decadenze con riferimento alla posizione fiscale dei soci, i giudizi autonomamente instaurati dovranno verosimilmente essere trattati congiuntamente; al vero, può sostenersi l'esistenza di un vero e proprio litisconsorzio necessario, almeno in quei casi in cui i motivi di contestazione avverso l'accertamento emesso in capo alla società coincidano con quelli dedotti per gli accertamenti notificati ai soci (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).


MASTER SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
19-09-2010

Il corso – naturale continuazione di quelli organizzati nei due anni precedenti, nei quali sono state analizzate le problematiche delle varie fasi del processo tributario ed è stata valutata la strategia, sia difensiva che processuale – si propone di analizzare ed approfondire altri aspetti relativi al contenzioso, tra cui: il sistema della riscossione (iscrizione d’ipoteca, sequestri, vendite coattive, ecc.) anche alla luce delle novità attuali e future; il rapporto con il penale tributario; le profonde modifiche apportate all’accertamento; la difesa da nuovo (e vecchio) redditometro; la difesa da studi di settore (dopo le più recenti sentenze della Corte di Cassazione); l’abuso del diritto; la difesa per chi ha scudato.


LA DURATA MASSIMA DELLA VERIFICA FISCALE
11-09-2010

Le recenti pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 99/10/10, depositata il 7/05/2010 e n. 131/17/10, depositata il 12/05/2010, ripropongono la vexata quaestio sui termini di durata della verifica fiscale presso la sede del contribuente.


Tempi ristretti per la riscossione dei dazi doganali (CTR di Bologna, sez. di Parma, Sez. XXII, sent. n. 45/2010)
04-08-2010

Secondo quanto stabilito dai giudici della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione staccata di Parma, la cartella di pagamento finalizzata alla riscossione dei dazi doganali deve essere notificata entro il termine prescritto dall’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, a sua volta, rinvia alla previgente versione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dov’è previsto che la notifica della cartella di pagamento avvenga “entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”. I dazi doganali, infatti, rientrano nel novero delle “entrate statali” di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, per l’appunto, elenca le entrate statali la cui riscossione coattiva deve avvenire a mezzo ruolo, secondo quanto prescritto dal citato d.lgs. n. 46 del 1999, che contiene la disciplina generale della riscossione. Per quanto specificamente attiene al termine ed al tempo entro cui la cartella deve essere notificata, il citato articolo 11 del d.lgs. n. 46 del 1999 rinvia alla previgente versione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, il quale, al comma 1, prevede che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”. Tale articolo 25, nella versione citata all’interno dell’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999, era stato successivamente modificato, con il seguente testo: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”. Nella sostanza, in seguito alla modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001, l’inciso “entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” era stato soppresso. Tuttavia, tale riformulata versione dell’art. 25 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 15 luglio 2005 n. 280, proprio perché non prevedeva alcun termine entro cui effettuare la notifica della cartella di pagamento. Cosicché il Legislatore è intervenuto modificando l’art. 25, a mezzo dell’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005 n. 156, introducendo una disciplina “transitoria” ed una a regime, in ordine ai termini di notifica della cartella di pagamento. Il punto è che il comma 5 ter citato ha chiaramente precisato che la riforma della riscossione avvenuta nel 2005 ha riguardato unicamente le imposte sui redditi e l’Iva. Per tutti gli altri tipi di tributi, quindi, continua a trovare applicazione la previgente versione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non ovviamente nel testo vigente tra il 2001 ed il 2005, in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, bensì nel testo antecedente alla modifica che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte delle Leggi, il quale, come visto, impone la notifica della cartella entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo. In pratica, a) per tutti i tributi diversi dalle imposte dirette e dall’Iva, si applica la versione dell’art. 25 contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999, atteso che la versione successiva a quella ivi recata è stata dichiarata incostituzionale (pertanto, ad oggi, continua ad applicarsi per tali tributi la versione dell’art. 25 presente nell’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999); b) per le imposte dirette e per l’Iva, si applica la nuova versione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificata dall’art. 1 del d.l. 106 del 2005, ovvero, in determinati casi, il regime “transitorio”, sempre previsto dal citato dl 106 del 2005 (al co. 5 bis). (a cura dell'Avv. Fabio Falcone, Partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).


Gli studi di settore dopo le sentenze della Cassazione
01-08-2010

Gli studi di settore rappresentano strumenti presuntivi di determinazione del reddito che devono essere inquadrati tra i mezzi di accertamento parziale di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Essi appartengono al novero dei metodi di rettifica di specifiche poste reddituali, che mirano a correggere i ricavi o i compensi dichiarati. Di per se, quindi, tali strumenti, non possono costituire motivazione autonoma da ritenersi sufficiente per fondare l’accertamento e le loro risultanze, non sollevano l’ufficio dal provare, anche con altri mezzi, l’infedeltà della dichiarazione. Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le note sentenze di dicembre 2009


Valido l'accertamento bancario sul socio di fatto di una società a ristretta base azionaria (Cass. n. 17387/10)
27-07-2010

Con la sentenza in richiamo la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'accertamento bancario effettuato dall'Amministrazione finanziaria sui conti correnti del socio di fatto di una società di capitali a ristretta base azionaria, nonché sui conti dei familiari dello stesso. In particolare, secondo i giudici di vertice il fatto che sui conti correnti di tali soggetti, formalmente privi di occupazione, transitassero ingenti somme di denaro rappresentava (in uno con altri elementi istruttori rinvenuti in sede ispettiva) una presunzione altamente rilevante (ossia, grave, precisa e concordante), tale da rendere apparentemente fondata la pretesa erariale, e quindi legittimare il ribaltamento in capo al ricorrente dell'onere di giustificare l'origine di tali movimentazioni di denaro, onore non assolto nel corso del giudizio (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).


No alla comunicazione se il controllo formale non conduce ad un risultato diverso dalla dichiarazione (Cass. 17396/10)
27-07-2010

Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha stabilito che deve ritenersi valida l'iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero dell'art. 54 bis, comma 3 e dell'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1973, anche in assenza della preventiva comunicazione al contribuente dei risultati dei controlli formali, qualora l'esito di tali controlli sia coincidente con i dati esposti dal contribuente in dichiarazione. Al riguardo la Corte di legittimità evidenzia che anche in assenza della comunicazione in questione il contribuente è ammesso ad usufruire della riduzione delle sanzioni; ne consegue che la cartella di pagamento deve espressamente indicare l'esistenza di tale agevolazione, condizionata al pagamento degli importi ivi recati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).


Accertamento sui c/c della moglie (Cass. n. 17390/10)
27-07-2010

Con la sentenza in Commento la Corte di Cassazione ha cassato per vizio di motivazione la sentenza emessa dalla CTR - Sez. distaccata di Latina, atteso che i giudici dell'appello non avevano razionalmente giustificato l'inutilizzabilità dei conti correnti della moglie del soggetto accertato ai fini del recupero avanzato ai danni di quest'ultimo. L'accertamento in questione si fondava sul recupero a tassazione dei movimenti bancari emersi sui conti correnti intestati alla moglie del ricorrente, la quale non svolgeva alcuna attività economica. La CTR aveva annullato l'accertamento dell'Ufficio sostenendo che lo stesso non aveva dato prova della riferibilità di tali conti all'attività economica del marito, alla quale la moglie risultava del tutto estranea. I giudici di vertice hanno tuttavia cassato tale sentenza per vizio di motivazione, atteso che i giudici dell'appello non avevano chiarito per quale motivo le argomentazioni, all'apparenza fondate, in base alle quali l'Ufficio aveva sostenuto la riferibitlità delle movimentazioni bancarie della moglie all'attività del proprio marito non potessero ritenersi utili a tal fine. In particolare, i giudici di legittimità hanno posto l'accento sul fatto che la moglie fosse una casalinga e che quindi non vi fossero valide ragioni per giustificare le movimentazioni bancarie prese ad esame (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).


CTP UMBRIA - deducibilità del reddito dell'impresa legittima esclusione per l'associante -
15-07-2010

Deducibilità del reddito dell'impresa legittima esclusione per l'associante ITALIA OGGI 15.07.2010 Valerio stroppa È legittima la norma, operante dal 2004, che esclude per l'associante la deducibilità della quota di reddito corrisposta dall'impresa all'associato che apporta anche capitale. La previsione, recata dall'articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir, come modificato dal dlgs n. 344/2003, risponde infatti alla duplice esigenza di armonizzare la tassazione dei redditi di capitale e di evitare forme di elusione, «con uno strumento tutto sommato sensato e costituzionalmente compatibile». Così si è espressa la Ctr Umbria con la sentenza n. 40/03/2010, che ha respinto l'appello di un contribuente, già soccombente in primo grado, contro il rifiuto dell'Ufficio a un rimborso Irpef relativo alla propria impresa individuale con associata in partecipazione di lavoro e capitali la moglie. Il contribuente, titolare di una farmacia, chiedeva la restituzione dell'Irpef e delle addizionali pagate nel 2004, anno a partire dal quale trova applicazione la riforma tributaria: alla base del ricorso c'era il fatto che tale disposizione fosse «iniqua e discriminante rispetto alle forme di associazione in partecipazione con apporto di sole opere e servizi», per le quali è invece prevista per l'associante la deducibilità. La Ctp di Terni, con la sentenza n. 142/03/2007, aveva già respinto il gravame, affermando la perfetta legittimità del nuovo articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir, nonché l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte. Analoga l'interpretazione dei giudici della Ctr umbra, secondo i quali il dlgs n. 344/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, ha prodotto una serie di rilevanti effetti sui contratti di associazione in partecipazione. Per l'associante, infatti, a differenza che in passato, le partecipazioni agli utili spettanti all'associato (laddove gli apporti di quest'ultimo siano di capitale o «misti») non sono deducibili dal reddito dell'associante, come nel caso dell'appellante in questione. In capo all'associato, invece, gli utili percepiti a seguito dell'apporto di capitale o misto sono tassati come se fossero proventi da partecipazioni in società, cioè dividendi. Viceversa, sono rimasti estranei alla riforma fiscale i contratti di associazione in partecipazione con apporto del solo lavoro, per i quali continua ad applicarsi la vecchia disciplina. La Ctr ritiene che l'indeducibilità degli utili all'associato che fornisce anche (o solo) capitale «va inquadrata nella volontà del legislatore delegante di armonizzare la disciplina della determinazione del reddito d'impresa con le norme contenute nella disciplina dell'Ires» e contemporaneamente «di inserire anche la disciplina della tassazione di questo tipo di redditi in una categoria unitaria che comprenda tutti i redditi di natura finanziaria». Poiché l'apporto del capitale in una associazione in partecipazione è equiparabile a un conferimento di capitali, e quindi la relativa remunerazione può essere assimilata a un dividendo, la indeducibilità che ne consegue è legittima. Pertanto la commissione rigetta le ragioni del contribuente e conferma la sentenza appellata, avallando il silenzio-rifiuto delle Entrate di Terni al rimborso Irpef.


Notifica insostituibile e cartelle dettagliate
15-07-2010

Italia oggi 25.07.2010 Di Fabrizio G. Poggiani La Ctp di Lecce sui vizi di notifica e motivazione L'interrogazione anagrafica non può sostituire la notifica mediante lettera raccomandata con la quale si avvisa i contribuenti delle irregolarità rilevate e, soprattutto, nella cartella esattoriale si deve evidenziare chiaramente l'iter di determinazione degli interessi addebitati, stante l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di mettere il contribuente nella condizione di verificare l'operato della stessa. Ecco quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce nella sentenza n. 206/02/10, depositata il 15 marzo scorso, sul tema dei vizi di notifica e, soprattutto, di motivazione. Il contenzioso prende spunto dai contenuti di una cartella di pagamento relativa ad Iva, Irap, addizionali e ritenute per gli anni 2000 e 2001, oltre a sanzioni ed interessi, emessa sul ruolo dell'Agenzia delle entrate di Lecce, a seguito di irregolarità contestate al contribuente con avvisi bonari. Da quello che si evince dalla sentenza, il professionista incaricato per il ricorso ha rilevato vizi di notifica non sanabili attraverso l'articolo 156 c.p.c., l'assenza di una data di notifica con violazione delle disposizioni di cui alla legge 212/2000, l'assenza di taluni elementi essenziali della cartella e del ruolo e, soprattutto, l'assenza della base di calcolo, del tasso applicato e del periodo di mora degli interessi addebitati. La commissione tributaria, pur non condividendo tutte le tesi del ricorrente con particolare riferimento ai vizi di motivazione, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla decorrenza dei termini, ha accolto il ricorso compensando le spese su due punti del tutto innovativi: l'errata notifica ed il mancato dettaglio relativo al calcolo degli interessi. Sul primo punto, i giudici aditi hanno preliminarmente affermato che l'interrogazione anagrafica utilizzata dall'ufficio quale dimostrazione dell'avvenuta notifica degli avvisi bonari non può essere parificata alla lettera raccomandata e che il comma 2, dell'art. 1, dm 3/09/1999 n. 321, richiamato dall'art. 25, dpr n. 602/1973, dispone che «_il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo _», rendendo valida la tesi che il mancato ricevimento degli avvisi bonari determina la nullità della cartella in quanto atti necessari a garantire il diritto di partecipazione al procedimento da parte del contribuente. Ma la vera novità è quanto affermato dai giudici di merito sull'ulteriore obbligo posto a carico dell'amministrazione finanziaria che deve provare la legittimità del proprio operato, con particolare riferimento alla determinazione degli interessi richiesti: la stessa deve necessariamente esplicitare le modalità di calcolo al fine di consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sull'operato dell'ufficio (Cassazione, 16/09/2005 n. 18415), non potendo mai appellarsi alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti.


Documentazione relativa al convegno 05.07.2010
08-07-2010

rapporti tra italia e san marino:i nuovi obblighi di comunicazione


L'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo
28-06-2010

L'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo


CONVEGNO RSM 11 6 2010
09-06-2010

I RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E RSM


Lotta ai paradisi fiscali il nuovo obbligo della comunicazione telematica
08-06-2010

L’Italia ha posto in essere una serie di misure dirette a combattere il fenomeno dell’evasione internazionale mediante interventi legislativi che hanno inciso direttamente sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917):  l’art. 2, comma 2-bis, inerente la residenza fiscale delle persone fisiche;  l’art. 73, commi 3, 4, 5-bis, 5-ter e 5-quater, sulla residenza fiscale delle società, degli enti e dei trust;  l’art. 110, commi 10, 11, 12 e 12-bis, relativo all’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con paesi e territori a regime fiscale privilegiato (c.d. costi “black list”);  l’art. 167, sulla tassazione in Italia dei redditi conseguiti da una società o ente estero, residente in un paradiso fiscale e controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, da un soggetto residente;  l’art. 168 sulle imprese estere “collegate” corporate finance compagnie (cfc);  l’art. 168-bis, recante “Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni” il quale, quando verrà emanato il decreto attuativo, diverrà la norma principale di riferimento per l’individuazione dei paradisi fiscali e l’applicazione di tutte le disposizioni antielusive in materia. Inoltre con il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, sono stati emanati provvedimenti diretti a realizzare un’incisiva azione di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali, mediante un sostanziale rafforzamento degli strumenti informativi e cooperativi con i paesi esteri quali 1. il miglioramento dell’attuale livello di trasparenza fiscale e scambio di informazioni; 2. l’incremento della cooperazione amministrativa tra Stati; ...


L’OPPOSIZIONE ALL’ACCERTAMENTO DELLO SCUDO FISCALE
21-05-2010

descrizione


La potenzialità del bene per l'esercizio d'impresa, equivale a cessione d'azienda
18-05-2010

L'alternatività tra IVA ed IMPOSTA di Registro e la sussistenza dei requisiti per l'azienda


Cessione d'azienda tra iva e registro
05-05-2010

Cessione d'azienda tra iva e registro


San Marino resta nella black list
30-04-2010

ITALIA OGGI 28.04.2010 Di Gabriele Frontoni San Marino resta nella black list italiana. Almeno per il momento. L'incontro tra la delegazione del Titano e i tecnici del ministero dell'economia, della Farnesina e di Bankitalia tenutosi ieri a Roma ha smorzato gli entusiasmi della vigilia. Dopo aver incassato il consenso di parte italiana alle iniziative contenute nel pacchetto trasparenza che verrà votato a partire da oggi in seno al parlamento della Rupe, i delegati sanmarinesi hanno registrato la fredda determinazione del governo di Roma nel proseguire lungo la via della condivisione automatica di informazioni tra le autorità fiscali dei due paesi. A nulla è valsa la disponibilità messa in campo dal Titano ad adeguarsi agli standard internazionali, accettando le disposizioni dell'articolo 26 dell'Ocse, e confermando così la volontà di dar seguito alle richieste di condivisione dei dati fiscali provenienti dall'Italia soltanto caso per caso. I tecnici italiani non ne hanno voluto sapere di lasciar correre, annunciando che lo scambio automatico di informazioni, che non avrà alcun effetto retroattivo, risponde a una precisa disposizione di carattere comunitario. E pertanto è impossibile fare marcia indietro. Ma il peggio deve ancora venire. Dopo aver annunciato l'intenzione di estendere lo scambio automatico di informazioni anche ai redditi da risparmio, il pool di esperti italiani ha reso noto di essere al lavoro su un nuovo documento tecnico, che verrà presto inviato a San Marino per iniziare una discussione politica tra i due paesi. Impossibile, al momento, conoscerne i contenuti. Anche per gli stessi delegati del Titano convenuti ieri a Roma e rientrati sulla Rupe con un pugno di mosche. Di qui, la reazione del governo sanmarinese che si è chiuso in un laconico silenzio stampa indicendo in tutta fretta una riunione con i capigruppo politici di maggioranza e opposizione a cui è seguito un incontro con il mondo delle banche e della finanza. E adesso? La tempistica dei prossimi incontri non è data ancora da sapere. Ma una cosa è certa. La riunione di ieri ha fatto tramontare una volta per tutte le velleità di San Marino di chiudere entro aprile la partita con l'Italia


Controlli alle auto sammarinesi
30-04-2010

ITALIA OGGI 27.04.2010 Di Gabriele Frontoni Oggi a Roma incontro bilaterale tra governo della Rupe e tecnici del mineconomia Ma la Gdf smentisce le verifiche sul territorio italiano Scende in strada la crociata del Fisco ai danni degli evasori italiani di stanza a San Marino. Per snidare le residenze fittizie di italiani sulla Rupe, secondo quanto riportato da San Marino Oggi, le Fiamme Gialle avrebbero messo a punto uno strumento infallibile: controllare le automobili con targa sammarinese e, se di proprietà di italiani o condotte da un guidatori della Penisola, avviare un'indagine immediata per verificare la loro posizione fiscale. In altre parole, a margine di normali controlli stradali effettuati da polizia o carabinieri, le generalità dei soggetti alla guida di auto targate San Marino, sarebbero inviate all'ufficio più vicino della Guardia di finanza per essere inserite all'interno di una speciale banca dati. I nominativi degli schedati, a quel punto, verrebbero incrociati con quelli degli italiani residenti sulla Rupe o autorizzati a detenere un mezzo targato San Marino, prima di far scattare le verifiche fiscali sui soggetti non autorizzati. Un escamotage del tutto lecito, secondo il Segretario agli Esteri della Rupe, Antonella Mularoni, secondo cui «quando agiscono nel rispetto della legalità, le forze dell'ordine fanno il loro dovere». Per questa ragione Mularoni ha fatto sapere di non aver nulla da eccepire trattandosi a suo avviso di una normale attività di monitoraggio sul territorio. E questo, nonostante l'immediata smentita da parte della Guardia di finanza secondo cui non esiste alcuna operazione di controllo stradale finalizzata all'acquisizione di una banca dati di potenziali residenze fittizie a San Marino. Della nuova polemica se ne parlerà con ogni probabilità anche nel corso dell'incontro tecnico in agenda per questa mattina a Roma dove si incontreranno per la seconda volta in 15 giorni le delegazioni di tecnici sammarinesi con quelli del ministero dell'Economia. Sul tavolo, le norme del pacchetto trasparenza messo a punto dal Titano per sfuggire la black-list italiana. E soprattutto il grado di disponibilità mostrato da San Marino nel venire incontro alle ultime richieste del ministro Tremonti che riguardano lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei due paesi. A distanza di poche ore dall'incontro chiarificatore di Roma, le prime sensazioni che circolano negli ambienti vicini al governo della Rupe fanno ritenere che stavolta il Titano sia deciso ad assecondare le richieste dell'Italia anche sulle informazioni sensibili al contrasto dell'evasione internazionale. Per rendersene conto, è sufficiente leggere un passaggio del comunicato ufficiale rilasciato ieri dall'ordine dei commercialisti del Titano. «La delegazione ha registrato alcune dichiarazioni del Segretario agli Esteri che si aspetta di chiudere le trattative con l'Italia entro il mese corrente e che sostiene che il governo debba fare proposte oggi pesanti all'Italia per uscire dalla black-list, perché «siamo in ritardo di anni e dobbiamo tutti renderci conto che siamo sull'orlo del precipizio».


Cass., Sez. trib., n. 10137 del 28 aprile 2010
29-04-2010

Con la sentenza in richiamo i Giudici di vertice hanno stabilito che laddove l'atto di rettifica ai fini Iva si basi su documenti extra - contabili rinvenuti presso locali per i quali non vi è la dimostrazione che appartengano al soggetto verificato, ossia che in essi vi sia svolta (in tutto o in parte) l'attività economica di tale sogegtto, la mancanza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica, in applicazione del dettato di legge di cui all'art. 52, co. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, si riverbera sull'atto impositivo, comportandone la nullità. (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, avvocato tributarista in Rimini, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).


Sull’efficacia probatoria del giudicato penale nel processo tributario
27-04-2010

L'articolo tratta dei riflessi del giudicato penale nel processo tributario


Cessione di azienda o cessione di beni iva ed imposta di registro
27-04-2010

L’interpretazione dell’atto Il principio di alternatività Il principio del consolidamento del criterio impositivo Il principio di buona fede Gli elementi costitutivi dell’azienda La simulazione assoluta o relativa dei contratti


Nullità della cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario
27-04-2010

Si consolida l’orientamento delle commissioni tributarie sulla nullità della cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario e prima applicazione della cd. distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. nel processo tributario


La rilevanza del contraddittorio per gli studi di settore
27-04-2010

descrizione


La soccombenza e la compensazione delle spese di giudizio nel processo tributario
27-04-2010

La soccombenza e la compensazione delle spese di giudizio nel processo tributario


L’accertamento bancario deve rispettare il principio di capacità contributiva
27-04-2010

L’accertamento bancario deve rispettare il principio di capacità contributiva


Pagamento del tributo inpendenza di giudizio, sulla non sospensione dopo il primo grado di giudizio
27-04-2010

Pagamento del tributo inpendenza di giudizio, sulla non sospensione dopo il primo grado di giudizio


Sulla notificazione agli eredi del contribuente
27-04-2010

Sulla notificazione agli eredi del contribuente


Dal pvc all'avviso di accertamento
27-04-2010

Dal pvc all'avviso di accertamento


L’adesione ai pvc come strumento deflattivo del contenzioso
27-04-2010

L’adesione ai pvc come strumento deflattivo del contenzioso


Le conseguenze alla declaratoria di illegittimità del condono iva
27-04-2010

Le conseguenze alla declaratoria di illegittimità del condono iva


Conseguenze del mancato contraddittorio
27-04-2010

Conseguenze del mancato contraddittorio


Bozza del Regolamento COM(2009)672 relativo all'applicazone delle disposizioni intordotte dalla direttiva 8/2008/CE
27-04-2010

Si riporta il contenuto del Regolamento COM(2009)672 relativo all'applicazone delle disposizioni intordotte dalla direttiva 8/2008/CE, il quale, sebbene costituisca un documento non ancora ufficiale, offre comunque delle utili indicazioni agli operatori Iva alle prese con le nuove regole in tema di territorialità Iva.


Primi commenti alla Bozza di Regolamento COM (2009) 672
27-04-2010

Si riportano alcune considerazioni in merito al contenuto della Bozza di Regolamento COM (2009) 672, dove è possibile ritrarre alcune utili indicazioni riguardo alle incombenze cui sono tenuti ad attenersi coloro che prestano serivzi a favore di soggetti non residenti.


Durata della verifica fiscale
26-04-2010

Quanti giorni può durare una verifica fiscale presso la sede del contribuente?


La legge sul monitoraggio e la compilazione del Quadro RW
26-04-2010

Le tre sezioni del Quadro RW Il Quadro RW accoglie tre distinte sezioni dichiarative – Nella Sezione I, devono essere indicati i pagamenti non canalizzati che non avvengono tramite il sistema bancario: I trasferimenti che non avvengono tramite il sistema bancario da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, per cause diverse dall’investimento all’estero o dall’attività estera di natura finanziaria, effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, il cui l’ammontare complessivo è superiore all’importo di 10.000 euro [3]. (Si precisa che devono essere indicati in questa Sezione solo i trasferimenti da e verso l’estero e non anche quelli che avvengono estero su estero). – Nella Sezione II, deve essere dichiarata la consistenza degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’obbligo sussiste qualunque sia l’origine delle attività e degli investimenti (inclusa la donazione e la successione) e anche se nel corso dell’anno non sono intervenute movimentazioni. La consistenza al termine del periodo d’imposta degli investimenti all’estero (immobili, oggetti preziosi e opere d’arte, yact) e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, il cuil’ammontare complessivo è superiore all’importo di 10.000 euro. – Nella Sezione III del Quadro RW devono essere indicati I trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, ovvero in forma diretta,il cuil’ammontare complessivo è superiore all’importo di 10.000 euro. Occorre infine ricordare che l’obbligo sussiste anche se il trasferimento è effettuato tramite intermediari residenti e in forma diretta, mediante trasporto al seguito dichiarato in dogana o alla Banca d’Italia. Rilevano, infine, anche i trasferimenti estero su estero, esclusi dalla Sezione I del Quadro RW. In alternativa all’indicazione delle singole operazioni di trasferimento di denaro certificati in serie o di massa o titoli, può essere indicato l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati. Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni, comportanti trasferimenti da, verso e sull’estero, in luogo dell’indicazione delle singole operazioni, può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero, dall’Italia e sull’estero. Per le operazioni da e verso l’Italia occorre indicare gli estremi dell’intermediario italiano. A tale fine occorre precisare poi, che l’obbligo dichiarativo sussiste anche se, al termine del periodo d’imposta, i soggetti obbligati non detengano investimenti né attività, per l’intervenuto disinvestimento o per l’estinzione dei rapporti finanziari. Nel caso in cui, per una stessa operazione di trasferimento siano intervenuti più intermediari, il contribuente dovrà indicare solo il numero di conto relativo all’intermediario che per primo, è intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia. Per le operazioni estero su estero, dovranno inoltre essere indicati gli estremi del conto di destinazione.


Le testimonianze indirette e la prova per testi nel processo tributario
26-04-2010

Le dichiarazioni di terzi La valenza attuale delle testimonianze indirette L’art. 2724, c.c. punto 3) e la Corte di Cassazione n. 21233/2006 La dottrina 2293 La prova testimoniale dopo la sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Jussila c. Finlandia) Conclusioni


La sospensione giudiziale dell'atto tributario impugnato
26-04-2010

L'ISTANZA DI SOSPENSIONE «Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale (1) competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato ...». L’art. 47 del D.Lgs. 546/92, ha introdotto nel rito tributario l’istituto della sospensione cautelare. La precedente normativa non riconosceva la possibilità delle Commissioni Tributarie di concedere la sospensione dell’atto, portante la pretesa tributaria e per via di detta assenza, sono stati diversi i tentativi esperiti dai ricorrenti e finalizzati a ripristinare le condizioni di garanzia, previste dagli altri riti ma non automaticamente applicabili al processo tributario.


Il mancato contraddittorio può comportare la nullità dell'atto
26-04-2010

La giurisprudenza favorevole alla rilevanza del contraddittorio La prassi dell’amministrazione e la giurisprudenza contraria L’avviso di accertamento in termini, ma carente di adeguata replica La comprovata esistenza di ragioni di particolare e motivata urgenza Conclusioni


Elusione abuso e riqualificazione degli atti
23-04-2010

Elusione abuso e riqualificazione degli atti


La non adeguata valutazione delle deduzioni difensive ex art. 12, comma 7, della L. 212/2000 nullità dell'atto
23-04-2010

La non adeguata valutazione delle deduzioni difensive ex art. 12, comma 7, della L. 212/2000 comporta la nullità dell'atto


Nullita'ed inesistenza degli atti di notifica
22-04-2010

Nullità ed inesistenza di atti di notifica e impositivi: sulla necessità della sottoscrizione come elemento costitutivo e insuscettibile di sanatoria di Alvise Bullo e Fabrizio Dominici


Poteri del concessionario della riscossione
22-04-2010

Poteri del concessionario della riscossione: l’utilizzo sproporzionato delle richieste di dichiarazioni stragiudiziali di terzi tra violazione della privacy e garanzie costituzionali di Alvise Bullo e Fabrizio Dominici


Proroga termini di accertamento condono
22-04-2010

B r e v i n o t e s u l l a s t a t u i t a legittimità costituzionale della proroga biennale dei termini per l’accertamento ex art. 10 della Legge n. 289/2002 di Alvise Bullo e Fabrizio Dominici


Detrazione Iva in caso di operazioni infragruppo (Cass., Sez. trib., n. 9476 del 21 aprile 2010)
22-04-2010

Con la sentenza in richiamo la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di operazioni inesistenti spetta all'Amministrazione finanziaria, laddove contesti la detrazione dell'Iva addebitata sulle relative fatture, indicare, specificamente, gli elementi di prova, anche di natura presuntiva, sui quali fonda la propria pretesa. Di contro, sarà onere del contribuente fornire gli elementi utili a confutare la tesi erariale. L'organo giudicante dovrà esaminare attentamente sia gli elementi addotti dall'Ufficio, sia quelli opposti dalla parte, motivando, nel dettaglio, le ragioni della propria decisione. Peraltro, nella circostanza in esame, i giudici di verice, disponendo il rinvio della causa, hanno esortato i giudici del merito a verificare l'esistenza di eventuali condotte abusive, rammentando, a tal proposito, che, secondo il loro ormai pacifico insegnamento, l'abuso del diritto può essere rilevato anche d'ufficio, a prescindere dalla specifica allegazione ad opera del fisco. (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati)


La rilevanza della “naturale” strumentalità dei beni, ai fini della
21-04-2010

Commento di Fabio Falcone (Sent. n. 16730/2007: Iva detrazione) La rilevanza della “naturale” strumentalità dei beni, ai fini della detrazione Iva


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