SOCIETA' CANCELLATA ANTE 13.12.2014, FISCO SCONFITTO.
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SOCIETA' CANCELLATA ANTE 13.12.2014, FISCO SCONFITTO.

25 AGO 2017
La Suprema Corte di Cassazione ha chiuso le porte al fisco sancendo, con l'Ordinanza  n. 20427 del 25 agosto 2017, che l'art. 28 del Dl semplificazioni d.lgs.175/2014, art. 28, che dilata i tempi di recupero dei debiti per l'amministrazione finanziaria, non è retroattivo.  
Secondo i Giudici «il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’articolo 2495, secondo comma, Cc si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)».
In altri termini l’amministrazione finanziaria può riscuotere i suoi crediti solo nei confronti di società, di capitali e di persone, il cui liquidatore ha fatto istanza di cancellazione dopo il 13 dicembre 2014, precisando che gli effetti della "proroga dell’estinzione della società", sono limitati al settore tributario e contributivo e detto differimento non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.
Smentita così ancora una volta l'Agenzia delle entrate che piuttosto che ragionare col diritto, si limita a ragionare per cassa, vanificando ogni possibile dialogo col contribuente (la tanto vitupeta compliance).
Infatti la circolare n. 31/E del 2014 aveva impartito istruzioni agli uffici periferici, dirette a riscuotere anche i crediti delle società estinte, generando un rilevante contenzioso anche e relativamente alle istanze di cancellazione presentate prima del 13 dicembre 2014.
Chissà se il nuovo direttore dell'Agenzia mostrerà sensibilità verso questo orientamento della Cassazione, ormai consolidato, revocando la citata circolare ...

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