RITENUTA D'ACCONTO E RESPONSABILITA' DEL SOSTITUITO
15 GEN 2017
La CommissioneTributaria Regionale di Milano con la sentenza del 6.12.2016 n. 6550/49/16 ha stabilito che nel momento in cui il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui compensi erogati, il sostituito non può essere ritenuto responsabile del mancato versamento della stessa,perchèl'articolo 22 del TUIR, subordina lo scomputo delle ritenute al fatto che esse siano debitamente certificatee al fatto che siano state operatee non anche versate.
Di diverso avviso la Cassazione che con la sentenza del 13.6.2016 n. 12076 ha rammentato che sulla base del consolidato orientamento della Corte, il meccanismo della sostituzione tributaria, sia a titolo di acconto che di imposta, "non esclude che anche il sostituito sia già originariamente obbligato solidale d'imposta, secondo i principi generali in materia di solidarietà passiva", confermando così la responsabilità del sostituito d'imposta in merito alle ritenute operate ma poi non versate dal sostituto.