Se l'ufficio vuole avvalersi del raddoppio dei termini occorre che provi nell’atto impositivo l'effettuazione della denunzia della notizia di reato al Procuratore della Repubblica, non essendo sufficente citarla nell'avviso di accertamento.
Secondo i Giudici infatti l'ufficio non può limitarsi alla mera menzione della denunzia ma deve fornire idonea prova. allegandola all'atto impoesattivo.