Con l'ordinanza n. 12960 depositata ieri (23 maggio 2017), la Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema dei requisiti della delega, in maniera tranciante, ribadendo i principi di diritto già espressi nelle note sentenze di fine di 2015, in particolare della pronuncia n.22803/2015.
Sarebbe auspicabile, almeno ritengo per chi, come il sottoscritto, esercita l'attività difensiva anche in ambito tributario, che il filone interpretativo sulle cosiddette "deleghe in bianco", fosse seguito dalla giurisprudenza di merito, quest’ultima sempre restia ad applicare principi di diritto ed incline a basare i propri convincimenti, prescindendo dalle questioni di diritto (sic!). E vi assicuro che il clima di sfavore che si respira durante le discussioni è talmente evidente, tanto da risultare palese anche a neofiti, ancorché di giovanissima età.
Per tornare alla pronuncia in commento, la Cassazione, in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ha nuovamente (e, speriamo, definitivamente) affermato l'illegittimità delle deleghe concesse per
relationem, impersonali e, quindi, in bianco, chiarendo definitivamente che
“Occorre, in sostanza, una delega “nominativa” perché solo in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato”.
Alla luce di un così chiaro orientamento, l’auspicio per gli operatori del diritto è che sia recepito, senza remore, anche dalla giurisprudenza di merito.
ordinanza-12960-23-maggio-2017.pdf