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SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE
13-02-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”. La prima evidente conseguenza della suddetta innovazione normativa ed interpretativa attuata con la riforma, comporterà una adeguata valutazione della società, che per quanto attenta possa essere non potrà di certo prevedere, al momento del sorgere o durante lo svolgimento del rapporto, che essa venga successivamente cancellata dal registro delle imprese. In tale ipotesi ci si dovrà porre infatti anche l’ulteriore quesito di dove e, soprattutto, nei confronti di chi coltivare le proprie ragioni, al fine di evitare che in virtù dell'estinzione della società, possa derivare la sostanziale inutilità di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che deve essere considerato come giuridicamente inesistente.
Accertamenti mediante Studi di settore
03-02-2012

La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. 5, n. 110/5/11, risulta particolarmente interessante, poiché in essa i giudici dell'appello sottolineano l'importanza di rappresentare, in giudizio, le caratteristiche del soggetto al quale sia stato contestato il maggior reddito ritraibile dagli studi di settore.
Segnatamente, da tale pronuncia si evince che, in siffatto genere di contestazioni, agendo in giudizio, occorre delineare e dimostrare, nel dettaglio, i motivi che ragionevolmente inducono ad escludere l'attendibilità e quindi la legittimità di un accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore.
L'applicazione dell'art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000, nell'ambito dell'istruttoria doganale
01-02-2012

L'articolo, tratto da "IL DOGANALISTA", n. 6 del 2011, esamina l'applicazione, anche nell'ambito dell'attività istruttoria eseguita dall'Agenzia delle Dogane, del principio del preventivo contraddittorio, recato dall'art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
AMMINISTRATORI CON DOPPI CONTRIBUTI
27-01-2012

Il socio di una Srl commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori. Non è censurabile dal punto di vista costituzionale il Dl 78/2010 (articolo 12, comma 11) che – con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva – ha stabilito l'inapplicabilità del principio dell'attività prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione. La Corte costituzionale, con la sentena 15/2012, ha infatto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova. I giudici distrettuali avevano prospettato, tra l'altro, il contrasto con gli articoli 3 della Costituzione (ragionevolezza della norme) e 117, comma 1 (vincoli alla potestà legislativa dello Stato). La Corte costituzionale ha rigettato tutte le argomentazioni, ripercorrendo le tappe della vicenda, che parte dalla legge 335/2995 – sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi e i collaboratori – e dalla legge 662/1996 (articolo 1, comma 208), che ha stabilito l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali secondo il principio dell'attività prevalente. L'Inps ha sempre interpretato le due discipline nel senso che i soci di Srl commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione. Ne è nato un ricchissimo contenzioso: le Corti di merito avevano dato ragione all'Inps, invece la Cassazione con una sentenza a sezioni unite (3240/2010) aveva ridato speranza ai soci lavoratori e amministratori. A quel punto è intervenuto il decreto legge 78, secondo il quale il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Sono esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l'iscrizione alla gestione separata. Per la Corte costituzionale la norma di interpretazione autentica non viola l'articolo 3 perché il legislatore non ha aggiunto elementi estranei alla legge originaria, ma ha semplicemente esplicitato un significato già presente. La prova sta nelle numerose sentenze dei tribunali. Il Dl 98 non confligge neppure con l'articolo 24 della Costituzione: il richiamo, in questo caso, non è pertinente, in quanto non sono in gioco diritti processuali. Non c'è lesione neppure dell'articolo 111, perché il decreto legge non interferisce con la funzione giudiziaria, ma consiste in una disciplina generale e astratta di interpretazione di un'altra norma. Infine, la contestazione in relazione all'articolo 117: c'è – secondo i giudici – uno spazio, delimitato, per un intervento dello Stato con efficacia retroattiva, se «giustificato da motivi imperativi di interesse generale», valutabile dai giudici. Che l'interesse generale perseguito dal legislatore – il fare emergere un significato presente nel testo originario – ha ricadute economiche – vale a dire un maggior gettito per l'Inps – è solo una conseguenza, che non inficia l'operato del legislatore.
OMI NON HA VALORE PROBATORIO
26-01-2012

Il maggiore valore di un immobile determinato sulla base dei dati Omi e del mutuo erogato all'acquirente non consentono all'amministrazione di rettificare il valore di compravendita essendo necessari ulteriori riscontri.
A ribadire questo principio è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 488/01/11
SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE
13-02-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”. La prima evidente conseguenza della suddetta innovazione normativa ed interpretativa attuata con la riforma, comporterà una adeguata valutazione della società, che per quanto attenta possa essere non potrà di certo prevedere, al momento del sorgere o durante lo svolgimento del rapporto, che essa venga successivamente cancellata dal registro delle imprese. In tale ipotesi ci si dovrà porre infatti anche l’ulteriore quesito di dove e, soprattutto, nei confronti di chi coltivare le proprie ragioni, al fine di evitare che in virtù dell'estinzione della società, possa derivare la sostanziale inutilità di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che deve essere considerato come giuridicamente inesistente.
Accertamenti mediante Studi di settore
03-02-2012

La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. 5, n. 110/5/11, risulta particolarmente interessante, poiché in essa i giudici dell'appello sottolineano l'importanza di rappresentare, in giudizio, le caratteristiche del soggetto al quale sia stato contestato il maggior reddito ritraibile dagli studi di settore. Segnatamente, da tale pronuncia si evince che, in siffatto genere di contestazioni, agendo in giudizio, occorre delineare e dimostrare, nel dettaglio, i motivi che ragionevolmente inducono ad escludere l'attendibilità e quindi la legittimità di un accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore.
L'applicazione dell'art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000, nell'ambito dell'istruttoria doganale
01-02-2012

L'articolo, tratto da "IL DOGANALISTA", n. 6 del 2011, esamina l'applicazione, anche nell'ambito dell'attività istruttoria eseguita dall'Agenzia delle Dogane, del principio del preventivo contraddittorio, recato dall'art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
AMMINISTRATORI CON DOPPI CONTRIBUTI
27-01-2012

Il socio di una Srl commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori. Non è censurabile dal punto di vista costituzionale il Dl 78/2010 (articolo 12, comma 11) che – con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva – ha stabilito l'inapplicabilità del principio dell'attività prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione. La Corte costituzionale, con la sentena 15/2012, ha infatto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova. I giudici distrettuali avevano prospettato, tra l'altro, il contrasto con gli articoli 3 della Costituzione (ragionevolezza della norme) e 117, comma 1 (vincoli alla potestà legislativa dello Stato). La Corte costituzionale ha rigettato tutte le argomentazioni, ripercorrendo le tappe della vicenda, che parte dalla legge 335/2995 – sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi e i collaboratori – e dalla legge 662/1996 (articolo 1, comma 208), che ha stabilito l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali secondo il principio dell'attività prevalente. L'Inps ha sempre interpretato le due discipline nel senso che i soci di Srl commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione. Ne è nato un ricchissimo contenzioso: le Corti di merito avevano dato ragione all'Inps, invece la Cassazione con una sentenza a sezioni unite (3240/2010) aveva ridato speranza ai soci lavoratori e amministratori. A quel punto è intervenuto il decreto legge 78, secondo il quale il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Sono esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l'iscrizione alla gestione separata. Per la Corte costituzionale la norma di interpretazione autentica non viola l'articolo 3 perché il legislatore non ha aggiunto elementi estranei alla legge originaria, ma ha semplicemente esplicitato un significato già presente. La prova sta nelle numerose sentenze dei tribunali. Il Dl 98 non confligge neppure con l'articolo 24 della Costituzione: il richiamo, in questo caso, non è pertinente, in quanto non sono in gioco diritti processuali. Non c'è lesione neppure dell'articolo 111, perché il decreto legge non interferisce con la funzione giudiziaria, ma consiste in una disciplina generale e astratta di interpretazione di un'altra norma. Infine, la contestazione in relazione all'articolo 117: c'è – secondo i giudici – uno spazio, delimitato, per un intervento dello Stato con efficacia retroattiva, se «giustificato da motivi imperativi di interesse generale», valutabile dai giudici. Che l'interesse generale perseguito dal legislatore – il fare emergere un significato presente nel testo originario – ha ricadute economiche – vale a dire un maggior gettito per l'Inps – è solo una conseguenza, che non inficia l'operato del legislatore.
OMI NON HA VALORE PROBATORIO
26-01-2012

Il maggiore valore di un immobile determinato sulla base dei dati Omi e del mutuo erogato all'acquirente non consentono all'amministrazione di rettificare il valore di compravendita essendo necessari ulteriori riscontri. A ribadire questo principio è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 488/01/11
