Commissioni Tributarie
Accertamenti mediante Studi di settore
03-02-2012

La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. 5, n. 110/5/11, risulta particolarmente interessante, poiché in essa i giudici dell'appello sottolineano l'importanza di rappresentare, in giudizio, le caratteristiche del soggetto al quale sia stato contestato il maggior reddito ritraibile dagli studi di settore. Segnatamente, da tale pronuncia si evince che, in siffatto genere di contestazioni, agendo in giudizio, occorre delineare e dimostrare, nel dettaglio, i motivi che ragionevolmente inducono ad escludere l'attendibilità e quindi la legittimità di un accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore.
OMI NON HA VALORE PROBATORIO
26-01-2012

Il maggiore valore di un immobile determinato sulla base dei dati Omi e del mutuo erogato all'acquirente non consentono all'amministrazione di rettificare il valore di compravendita essendo necessari ulteriori riscontri. A ribadire questo principio è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 488/01/11
Illeggittimo il ruolo del quale non venga provata la sottoscrizione da parte del soggetto responsabile
21-01-2012

Con la sentenza n. 8/2/12, emessa il 2 dicembre 2012 e depositata il 2 gennaio 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, sezione seconda, conformandosi ad un orientamento peraltro ormai consolidato, ha annullato la cartella di pagamento recante un ruolo del quale non era stata fornita in giudizio la prova della relativa sottoscrizione, ad opera del soggetto a ciò deputato. La decisione è assolutamente corretta e da condividersi. L’art. 12, co. 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, stabilisce che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. In quanto “titolo esecutivo tributario”, il ruolo non può definirsi giuridicamente esistente laddove non sia regolarmente sottoscritto (quand'anche a mezzo di firma elettronica). Anzi, “è proprio la valenza del ruolo come titolo esecutivo a giustificare il potenziamento del requisito della sottoscrizione nella formazione dell’atto, analogamente a quanto significativamente previsto per i titoli esecutivi di natura giudiziale” (così, M. BRUZZONE, La firma a stampa sostituisce la firma autografa degli “atti tributari informatizzati”, in Corr. Trib. n. 30 del 2009, pag. 2431). Orbene, nel caso in esame l'Ufficio resistente, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, non ha depositato la documentazione necessaria a dimostrare la regolare sottoscrizione del ruolo; e, quindi, la regolare formazione dello stesso. Ciò ha dunque indotto i giudici del merito a dichiarare, se non addirittura inesistente, quantomeno nullo e quindi privo di efficacia detto ruolo. Con conseguente annullamento della cartella di pagamento che lo recava. La sentenza risulta peraltro interessante in virtù dei numerosi riferimenti giurisprudenziali citati dai giudici.
Sanzioni per omessa indicazione costi BLACK LIST
21-10-2011

Con la sentenza in oggetto la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, conformandosi al recente insegnamento della Corte di Cassazione, ha stabilito la non applicabilità delle sanzioni previste per l'omessa specificazione dei costi assolti in paesi a fiscalità privilegiata, nell'eventualità in cui tale omissione non abbia comportato alcun pregiudizio per l'erario.
Il rapporto monomandatario esclude l'applicazione degli studi di settore (CTP Ravenna, sent. n. 34/03/11)
12-02-2011

La sentenza indicata contiene delle statuizioni particolarmente interessanti e degne di nota. Innanzitutto, i Giudici della Corte provinciale ravennate danno applicazione all'insegnamento, ormai consolidato, dei giudici di vertice, secondo il quale laddove le risultanze dello studio di settore "affinato" si presentino maggiormente in linea con il dato dichiarato dal soggetto accertato, deve escludersi l'attendibilità e quindi l'applicabilità, ai fini impositivi, dello studio di settore "obsoleto", con conseguente illegittimità dell'atto impositivo su di esso basato. Peraltro, in tema di contraddittorio preventivo con il Fisco, i giudici romagnoli manifestano la condvisibile convinzione che si tratti di un principio generale, immanente al nostro ordinamento, il quale trova la propria giustificazione normativa sia nelle disposizioni contenute all'interno dello Statuto del Contirbuente, sia, ancor più rilevante, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, in considerazione dell'insegnamento giurisprudenziale offerto in più occasioni dalla Corte di Giustizia CE. Importante è poi l'affermazione secondo la quale, qualora un soggetto svolga la propria attività in qualità di rivenditore monomandatario, in nome e per conto di un soggetto committente di rilevanti dimensioni, che stabilisce "a monte" i prezzi da applicare all'atto della rivendita, riservandosi il diritto di controllare che tali indicazioni vengano rispettate, deve escludersi in nuce l'applicazione dello studio di settore, in quanto esso non sarebbe in grado di rilevare, in termini fiscali, tale particolare condizione contrattuale. Infine, in chiave sanzionatoria, occorre evidenziare un insegnamento davvero degno di rilievo. Difatti, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, dando applicazione alla matrice penalistica della disciplina sanzonatoria introdotta con il d.lgs. n. 472 del 1997, stabiliscono che nell'irrogare le sanzioni, quand'anche con l'atto recante il contestuale recupero delle maggiori imposte, l'Ufficio, nonostante abbia optato per la misura minima edittale, non può limitarsi ad indicare le norme applicate, ma deve necessariamente specificare quali valutazioni ha effettuato, specie in termini di colpevolezza, altrimenti l'irrogazione deve ritenersi nulla, per difetto di motivazione.
